Sulla base della circolare Aran 1/2025, possono presentare le liste elettorali per il rinnovo
delle RSU:
1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano
sottoscritto l’ACNQ del 12 aprile 2022.
2. le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che
aderiscano formalmente all’ACNQ 12 aprile 2022, nonché le altre organizzazioni sindacali
formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente
all’ACNQ 12 aprile 2022”.
L’A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022),
diviso per singolo comparto, l’elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato
gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di
rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti
necessari per la presentazione della lista, l’A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con
riserva la lista nella procedura di rilevazione.
Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:
1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito
un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere
intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le
proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività
sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le
proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso
l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione
di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di
sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto
ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalità sindacali”.
Per tutto quanto sopra esposto:
1) le organizzazioni sindacali presenti nell’elenco pubblicato dall’A.Ra.N. possono presentare
le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (art. 4, comma
4, Protocollo 20 novembre 2024);
2) le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell’elenco pubblicato dall’A.Ra.N.
dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui
all’art. 17 dell’ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali
interessate a decidere autonomamente in merito all’ammissione della lista stessa (art. 17,
comma 7, ACNQ 12 aprile 2022);
3) le organizzazioni sindacali non presenti nell’elenco pubblicato dall’A.Ra.N. non possono
presentare liste elettorali”.