Le amministrazioni pubbliche, prima delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato
per una durata superiore ad 1 anno (con l’eccezione di quelle per il PNRR, di quelle di cui
all’articolo 110 del TUEL e si deve aggiungere di quelle ex articolo 90 TUEL), devono dare
corso alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 alla Funzione
Pubblica ed alla specifica struttura individuata dalle regioni per il collocamento del
personale pubblico in disponibilità. Tale comunicazione è finalizzata alla assunzione di
questo personale: le amministrazioni possono avviare le procedure assunzionali solo a
seguito di una risposta negativa o decorsi, senza risposta, almeno 20 giorni dalla ricezione
della comunicazione da parte della Funzione Pubblica.
Per l’anno 2025, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 15/2025 di conversione
del d.l. n. 202/2024, cd milleproroghe, l’attivazione della mobilità volontaria di cui
all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 continua ad essere facoltativa. Il mancato ricorso a
questa procedura non richiede alcuna specifica motivazione. Sulla base delle previsioni
dettate dal decreto legge sul reclutamento e la funzionalità delle Pubbliche
Amministrazioni occorre a partire dal 2025 riservare almeno il 15% delle capacità
assunzionali alla mobilità volontaria. Il mancato rispetto di questo vincolo è sanzionato con
il taglio nell’anno successivo del 15% delle capacità assunzionali. Spetta ovviamente alle
singole amministrazioni decidere quali sono i posti sui cui attivare le assunzioni tramite la
mobilità volontaria.