LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2009 PER IL PERSONALE
Di Arturo Bianco
Sono poche le novità della legge finanziaria 2009 che impattano direttamente sul personale degli enti locali e, più in generale, sul personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni. Tali novità sono concentrate soprattutto sul versante dei rinnovi contrattuali.
Vediamo in linea generale le principali nuove disposizioni:
- in tema di nuove regole per i rinnovi contrattuali si stabilisce, ripetendo una disposizione ormai consolidata, che lo stesso tetto agli aumenti contrattuali si applica a tutto il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni;
- si stabilisce, per il comparto regioni ed enti locali, che gli oneri siano interamente posti a carico dei singoli enti, ed anche in questo caso siamo dinanzi a disposizioni ripetitive rispetto a quanto previsto nelle precedenti leggi finanziarie;
- viene impressa una forte sollecitazione a concludere rapidamente i contratti, norma che ha un carattere di novità;
- viene prevista la possibilità di erogare, ancora prima della stipula dei contratti, una parte degli aumenti previsti dalla legge finanziaria;
- si estende all’anno 2009 quanto stabilito nel recente DL 185/2008, cd anticrisi, relativamente all’anno 2008 per il pagamento della indennità di vacanza contrattuale;
- si imprime una ulteriore spinta a che il salario accessorio sia sempre più legato ad effettivi miglioramenti della qualità delle prestazioni;
- si consente la destinazione al personale dei risparmi realizzati tramite il taglio dei compensi per i collaudi e le altre forme di risparmio derivanti dall’applicazione dell’articolo 61 del DL n. 112/2008.
Le disposizioni della legge finanziaria 2009 in tema di personale sono contenute nei commi compresi tra 27 e 35 dell’articolo 2.
IL TETTO AGLI AUMENTI NEI NUOVI CONTRATTI
La tecnica utilizzata per fissare la soglia massima degli aumenti che i contratti collettivi nazionali di lavoro possono disporre è la stessa utilizzata nelle precedenti leggi finanziarie. Viene prevista una cifra massima di finanziamenti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti delle amministrazioni statali, con una specifica disposizione tale tetto viene fissato anche per il personale cd non contrattualizzato (forze di polizia, magistrati, professori universitari etc). Questo tetto, lo si ripete come negli anni precedenti, è comprensivo anche degli oneri riflessi a carico dei datori di lavoro e dell’Irap. Subito dopo si chiarisce che lo stesso valore percentuale costituisce il tetto per gli incrementi che i contratti collettivi nazionali di lavoro potranno disporre per il personale dipendente dalle altre Pubbliche Amministrazioni. A tal fine le direttive che i comitati di settore sono chiamati ad impartire all’Aran devono uniformarsi. Sostanzialmente è questa una disposizione che ha un carattere ripetitivo: la stessa formula è infatti contenuta in tutte le leggi finanziarie.
Ricordiamo che l’incremento previsto come tetto massimo è pari al 3,2%, cifra a cui si arriva sommando i tassi di inflazione programmati del biennio 2008-2009, che sono rispettivamente pari allo 1,7% ed allo 1,5%. In valore assoluto questa cifra è stata tradotta in aumenti medi di 70 euro mensili per il personale delle amministrazioni statali e la stessa cifra, comprensiva sia degli aumenti di stipendio che di quelli derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa, sarà con ogni probabilità riconosciuta ai dipendenti del comparto regioni ed enti locali.
Viene inoltre previsto che questi oneri siano interamente posti a carico dei bilanci dei singoli enti locali. Per cui non vi sono quote di tali oneri che saranno rimborsati dallo Stato.
Non vengono previste eccezioni alle disposizioni vigenti in materia di costo del personale, per cui tali oneri –sicuramente per gli enti soggetti al patto di stabilità- devono essere inclusi per intero nella spesa per il personale.
I NUOVI CONTRATTI
Il secondo elemento di novità è la spinta alla rapida concludere delle trattative per i rinnovi contrattuali ed il contestuale impegno ad erogare una quota degli aumenti previsti dalla legge finanziaria come tetto. Tale spinta è triplice: viene previsto che le trattative sono da considerare aperte dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, cioè dallo 1 gennaio 2009. Si dispone in secondo luogo la erogazione della indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal mese di aprile, indennità riferita all’anno 2009, perché quella per l’anno 2008 può essere erogata (già nel mese di dicembre) sulla base delle regole contenute nel DL cd anticrisi.
Si prevede in terzo luogo la possibilità di erogare gli aumenti già a decorrere dal mese di gennaio, ovviamente entro il tetto massimo previsto dalla legge finanziaria e previa intesa con le organizzazioni sindacali.
Infine, si prevede che tutti i maggiori risparmi rispetto ai valori preventivati dal DL 112 che le amministrazioni statali conseguiranno attraverso l’applicazione delle misure di razionalizzazione organizzative previste dallo stesso provvedimento siano destinate ad incentivare il trattamento economico del personale.
LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’
Un terzo, ma non minore per importanza, elemento di novità contenuto nelle disposizioni della legge finanziaria 2009 per il personale degli enti locali e, più in generale, per il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni, è il forte stimolo che viene offerto alla utilizzazione della produttività come forma principale di trattamento economico accessorio. Deve essere sottolineato in particolare il collegamento più stretto che si dovrà stabilire tra le incentivazioni e la qualità delle prestazioni lavorative. La norma di legge stabilisce testualmente che “il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa”. La disposizione ha un carattere di principio, essendo priva di immediate conseguenze applicative ma non per questo può essere considerata come una norma che ha una importanza minore.
Per allargare le risorse che alimentano la produttività e, più in generale, il trattamento accessorio del personale, si dispone che i risparmi derivanti dai tagli ai compensi per i collaudi svolti da dipendenti pubblici vadano ad incentivare la corresponsione di questi compensi. Tale destinazione si applica anche agli altri risparmi che si realizzano sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 61 del DL 112/2008, risparmi che per le amministrazioni statali (tetti alle consulenze, alle sponsorizzazioni da parte della PA ed alle spese per relazioni esterne) possono avere una qualche significativa consistenza.