LA LEGGE 228/2012, CD DI STABILITA’ 2013: LE NORME PER IL PERSONALE

Di Arturo Bianco

1) TABELLA RIASSUNTIVA

Comma Sintesi del contenuto
19 Utilizzo della posta elettronica certificata per le notificazioni anche alle PA di atti giudiziari a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei decreti attuativi.
20 Modifica delle regole per i pignoramenti
25 Aumento dei contributi dovuti per la instaurazione di contenziosi dinanzi ai giudici amministrativi ed ordinari
26 Il criterio per la determinazione del valore dei beni e dei servizi nei processi amministrativi è fissato in quello posto a base d’asta
29 Applicazione del valore posto a base d’asta come criterio per la determinazione dei beni e servizi anche nei processi tributari
31 e 32 Riduzione delle spese di giudizio per i funzionari delle PA che assistono l’ente in luogo degli avvocati nella misura del 20% dell’onorario previsto per gli avvocati
54, 55 e 56 Per tutto il personale docente possibilità di fruire, al di fuori dei periodi di sospensione delle lezioni, unicamente di 6 giorni di ferie a condizione che essi possano essere sostituiti senza oneri aggiuntivi. Inderogabilità da parte della contrattazione collettiva
59 Gli oneri per il comando dei dipendenti del comparto scuola sono posti a carico delle altre PA che li richiedono
98, 99, 100, 101 In materia di trattamento di fine servizio e fine rapporto viene recuperato il contenuto del DL n. 185/2012, che è decaduto. Viene abrogata dallo 1.1.2011 la tassazione del TFS prevista dal Dl n. 78/2010. Si dispone la riliquidazione dei TFS erogati prima dell’entrata in vigore del DL n. 185/2012. Sono estinti i processi pendenti per il recupero previdenziale obbligatorio. Queste disposizioni entrano in vigore immediatamente
115 Sono prorogati di 1 anno, quindi al 31 dicembre 2013, i termini entro cui procedere alla ristrutturazione delle province, per ciò che riguarda la individuazione delle funzioni da trasferire ai comuni e la definizione delle nuove regole elettorali, nonché per la definizione delle riduzioni di numero. Viene contestualmente sospesa, per lo stesso periodo di tempo, anche l’entrata in vigore delle nuove regole per l’avvio delle città metropolitane.
Da 117 a 127 Per il patto di stabilità interno delle regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, sono dettate modifiche agli obiettivi da raggiungere. Sono dettate modifiche al finanziamento del fondo di riequilibrio, compreso quello destinato ai comuni della Sardegna e della Sicilia. Viene inoltre stabilito l’aumento delle risorse che le regioni possono destinare alla cessione di quote ai fini del rispetto del patto di stabilità; tali cessioni sono destinate al pagamento di debiti accumulati con i fornitori.
128, 129, 130 Sono rafforzati gli strumenti attraverso cui il Ministero dell’Interno recupera i crediti maturati nei confronti degli enti locali, prevedendo a tal fine anche la possibilità di attingere al gettito dell’Imu.
131 Riduzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi
138 Introduzione dal 2014 dell’obbligo per tutte le PA di attestare, da parte del responsabile del procedimento, della indispensabilità ed indilazionabilità degli acquisti di immobili, nonché della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio. Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’ente. Per il 2013 divieto per le PA di procedere all’acquisto di immobili ed alla stipula di contratti di locazione passiva, salvo che per il rinnovo ovvero che si dimostri il vantaggio in relazione alla acquisizione della disponibilità di locali rispetto a quelli dismessi o la finalizzazione a continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
141 e 165 Tetto del 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi, salvo che per quelli funzionali alla riduzione della spesa per gli immobili. Verifica dei revisori dei conti e maturazione di responsabilità amministrativa e disciplinare in capo ai dirigenti in caso di inadempienza. Esclusione per quelli legati a progetti di sviluppo e di aumento della coesione e finanziati con risorse specifiche ed aggiuntive
143, 144, 145 Divieto per le PA di acquistare negli anni 2013 e 2014 autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria, con revoca di quelle avviate dopo il giorno 9 ottobre 2012. Non applicazione, negli enti locali, alle autovetture dei vigili e dei servizi sociali per garantire i livelli essenziali di assistenza
146 Limitazioni alla possibilità per le amministrazioni statali di conferimento di incarichi di consulenza informatica ai soli casi eccezionali in cui è necessario risolvere specifici problemi connessi al funzionamento dei sistemi informatici. Maturazione di responsabilità amministrativa e disciplinare in caso di violazione
147 Gli incarichi a soggetti esterni non possono essere rinnovati e possono essere prorogati in via eccezionale solamente per ritardi non imputabili al collaboratore e fermo restando il compenso pattuito al momento del conferimento dell’incarico
148 Estensione alle società controllate da PA dei limiti e dei vincoli dettati per i conferimento di incarichi a soggetti esterni, nonché degli obblighi di trasparenza
Da 149 a 158 Rafforzati i vincoli dettati dalla normativa previgente sull’obbligo per le PA , in particolare per le scuole, di utilizzare le convenzioni Consip, anche rivedendo i contratti già stipulati e senza che da ciò possa scaturire la maturazione di responsabilità in capo alla PA
163 Soppressa l’indennità di trasferimento in caso di spostamento per la soppressione di sedi
169 Ammesso il ricorso alle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti contro i provvedimenti di inserimento nel conto consolidato delle PA
230 Istituito un fondo per la anticipazione di risorse alle regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità
306 Per la progettazione e gestione dell’Anagrafe della popolazione residente il Ministero dell’Interno si avvale della società che gestisce il servizio informativo dell’amministrazione finanziaria
309 Il tetto del gettone di 30 euro per riunione non si applica ai presidenti degli enti parchi
320, 321 Concessione di un contributo ai comuni montani per il finanziamento della realizzazione di progetti di sviluppo del territorio
339 Possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di prevedere la fruizione ad ore dei permessi parentali. Viene prevista la possibilità per i lavoratori ed i datori di lavoro di mantenersi in contatto in questi periodi
380 Attribuzione per gli anni 2013 e 2014 interamente ai comuni del gettito IMU e contestuale istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato dal gettito di tale imposta. Esso sarà ripartito tra i singoli enti sulla base di uno specifico DPCM. Con tale provvedimento si riserverà inoltre allo Stato l’intero gettito della imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo accatastati nel gruppo catastale D, con possibilità per i comuni di aumentare la relativa aliquota
381 Differimento al 30 giugno 2013 del termine per approvare il bilancio di previsione del 2013 dei comuni e degli altri enti locali
382 Erogazione entro il 28 febbraio 2013 ai comuni di un anticipo sul Fondo di solidarietà comunale
383 La verifica dei dati del gettito IMU 2012 tiene conto anche di quelli raccolti ed elaborati dall’IFEL
384 Per gli anni 2013 e 2014 le sanzioni dettate in materia di Fondo sperimentale di riequilibrio si intendono riferite al Fondo di solidarietà comunale
385, 386 Esenzione dell’IFEL dai vincoli dettati per le società pubbliche e ricalcolo del contributo spettante all’Anci
387 Ai fini Tares la misura della unità produttiva si calcola in via provvisoria sulla base della superficie calpestabile e si considerano acquisite le dichiarazioni TIA. Nell’accertamento i comuni possono assumere come base lo 80% della superficie catastale. Sono dettati i contenuti delle dichiarazioni che i contribuenti devono rendere ed è prevista la possibilità di assegnare la riscossione ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano tale attività per la TARSU o la TIA. Si potrà utilizzare il modello F24 o un bollettino postale per il pagamento; esso dovrà avvenire in 4 rate, ma per il 2013 la prima scadenza è differita al mese di aprile. Per il 2013 la tassa sui servizi è fissata in 0,30 euro per metro quadrato
388, 393 Viene disposta la proroga al 30 giugno 2013 di: validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 30/9/2003; l’emanazione del provvedimento per la determinazione del piano dei costi; decreto per la classificazione delle spese; adozione schema tipo di bilancio consolidato; sperimentazione della entrata in vigore delle nuove regole di contabilità; il finanziamento per gli uffici periferici dello Stato nella nuove province Con uno o più DPCM tali proroghe possono essere spostate al 31.12.2013
396, 397 Disposta la proroga della emanazione delle regole per la sperimentazione dell’avvicinamento tra contabilità economica e finanziaria e di regole per la contabilità degli enti locali
400 Tutte le PA, nel rispetto dei vincoli finanziari e della normativa, possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 e che superano il tetto di 36 mesi fino al 31 luglio 2013. A tal fine è necessaria la stipula di un accordo a livello decentrato con le organizzazioni sindacali. Sono fatti salvi i contratti decentrati già sottoscritti
401 Viene prevista a regime la possibilità per tutte le PA di avviare procedure di reclutamento tramite concorso pubblico con riserva massima del 40% dei posti per coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato con tale amministrazione di almeno 3 anni al momento della pubblicazione del bando, nonché per titoli ed esami in cui valorizzare con apposito punteggio l’esperienza di coloro che sono in possesso del requisito dell’anzianità almeno triennale di lavoro subordinato o di cococo con la stessa amministrazione. Tali possibilità sono utilizzabili nel tetto del 50% delle risorse disponibili per nuove assunzioni o del principio di contenimento della spesa pubblica. Con un DPCM da emanare entro il 31.1.2013 saranno dettate le modalità di applicazione, anche in riferimento alle altre riserve previste dal legislatore.
404 Proroga dei termini per procedere ad assunzioni nelle università e nei corpi di polizia statale
413, 414, 415 Il comando, l’assegnazione temporanea di personale dipendente dalle PA è disposto sulla base di una intesa tra le amministrazioni e con il consenso del lavoratore interessato
428 Spostamento di 1 anno della entrata in vigore dei parametri di virtuosità previsti dalla normativa in vigore ai fini della determinazione degli obiettivi di patto da raggiungere (ad esempio rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale etc)
Da 429 a 440 Modifica degli obiettivi di patto che devono essere raggiunti dagli enti in possesso dei parametri di virtuosità. Gli enti locali individuati come maggiormente virtuosi avranno riduzioni nei vincoli del patto determinate da un decreto dei ministri dell’interno e dell’economia, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in misura differenziata. Viene spostata di 1 anno, cioè al 2014, la data a partire dalla quale gli obiettivi del patto di stabilità potranno essere definiti in modo unitario a livello di singole regioni. Sono riscritte le sanzioni per gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità; le sanzioni previste si applicano nell’anno successivo. Esse sono: il taglio del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo sforamento (per gli enti locali della Sicilia e Sardegna si fa riferimento ai trasferimenti erariali), con non applicazione nel caso di sforamento determinato dal finanziamento di interventi correlati alla utilizzazione di risorse UE; il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore alla media degli ultimi 3 anni; il divieto di indebitamento; il divieto di assunzioni di personale e di conferimento di incarichi di cococo; il taglio delle indennità e dei gettoni di presenza agli amministratori nella misura del 30% rispetto a quelli in godimento al 30.6.2010. Si dispone il restyling delle sanzioni per gli enti locali della Sicilia e della Sardegna inadempienti
Da 441 a 443 Abrogata la possibilità per gli enti locali di utilizzare le plusvalenze determinate dalla alienazione di beni patrimoniali come l’avanzo di amministrazione e per il rimborso della quota capitale di ammortamento dei mutui. Tali risorse possono essere utilizzate solamente per investimenti e per la riduzione del debito.
444 Le entrate ed i proventi derivanti da alienazioni di beni mobili possono essere destinate alla copertura di squilibri di bilancio di parte capitale; per quelli di parte corrente si possono utilizzare i tributi e le tariffe. Il termine per la loro deliberazione, in caso di condizioni di difficoltà è fissato al 30 settembre, cioè alla data di ricognizione degli equilibri e degli obiettivi
445, 446 Agli enti locali che hanno trasmesso la certificazione del rispetto del patto con un ritardo contenuto entro 60 giorni si applica la sola sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Obbligo comunque di trasmissione in capo ai revisori dei conti
447 Per il 2013 gli enti che non hanno rispettato il patto per tardivo conseguimento delle entrate derivanti da privatizzazioni, la sanzione del taglio dei trasferimenti viene contenuta
Da 449 a 472 Viene fissato il tetto complessivo alle spese eurocompatibili delle regioni. L’obiettivo per ogni regione sarà fissato dalla Conferenza Unificata ovvero, in mancanza di accordo, dal Ministero dell’economia. Tali spese sono calcolate come somma degli impegni di parte corrente al netto di trasferimenti, imposte ed oneri straordinari, del complesso dei pagamenti sia in parte corrente che in conto capitale. Vengono revisionate le regole per il calcolo della spesa delle regioni. Le esclusioni di spese delle regioni dai vincoli del patto sono limitate esclusivamente a quelle previste dalla stessa legge di stabilità.

I presidenti delle regioni avanzano la propria proposta di riduzione entro il 31 marzo e trasmettono in forma telematica alla RGS le informazioni sul rispetto del patto e sull’andamento della gestione finanziaria e di quella di competenza eurocompatibile, sulla base dei prospetti predisposti dalla RGS. Entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo ogni regione è tenuta ad inviare alla RGS la certificazione del rispetto del patto. Il mancato invio della stessa costituisce inadempimento e, nel caso di trasmissione tardiva con rispetto dello stesso, si applica solamente la sanzione del divieto di effettuare assunzioni. Il mancato rispetto del patto è sanzionato con: il versamento al bilancio statale della differenza tra l’obiettivo ed il risultato, calcolato sulla base della spesa e misurato sulla competenza finanziaria o su quella eurocompatibile, con eventuale recupero sui conti aperti presso la tesoreria statale e non applicazione di questa sanzione in caso di sforamento dovuto al cofinanziamento di progetti UE; divieto di effettuare spese, al netto di quelle sanitarie, superiori all’importo minimo degli impegni dell’ultimo triennio; divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti; divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i cococo e le esternalizzazioni che siano una elusione di tale vincolo; taglio delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e degli assessori del 30% rispetto a quella in godimento al 30.6.2010. Gli obiettivi del patto per ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale e le province autonome, sono fissati entro il 31 gennaio dell’anno e, in caso di mancato accordo, il provvedimento è emanato entro il 15 febbraio di ogni anno.

522 Abbassate le sanzioni per i soggetti che non rispettano i vincoli di garantire il livello minimo essenziale dei servizi in caso di sciopero
560 Entrata in vigore dallo 1 gennaio 2013

2) LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Il comma 400 stabilisce la possibilità di allungamento in via eccezionale della durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. La ragione formale è l’attesa della adozione, su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, dei provvedimenti di armonizzazione delle nuove regole dettate dalla legge cd Fornero, legge n. 92/2012, con le disposizioni in vigore per le Pubbliche Amministrazioni. La ragione sostanziale è la forte spinta a dare una risposta, almeno parziale, ai numerosi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in scadenza alla fine dell’anno 2012. La norma consente l’allungamento della durata di questi contratti anche in deroga al tetto invalicabile dei 36 mesi dettati dal legislatore fin dal DLgs n. 368/2001, tetto che è stato ulteriormente ribadito dalla citata legge cd Fornero. Siamo in presenza di una mera opportunità e non di un obbligo per le PA; occorre subito precisare che la disposizione è diretta a tutti i soggetti pubblici. Non vi è alcun obbligo per gli enti pubblici, anche se sicuramente la spinta a provvedere in questa direzione è assai forte. I contratti interessati sono quelli in corso alla data del “30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi”. Per questi rapporti viene prevista la possibilità di proroga fino alla data massima del prossimo 31 luglio 2013. La disposizione pone subito alcuni problemi interpretativi. In primo luogo la formula utilizzata è quella dei “contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi”. Risulta chiaro che la opportunità di proroga riguarda esclusivamente i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, quindi con esclusione dei contratti di somministrazione, nonché che essa si estende agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò che non risulta chiara è la formula utilizzata dei contratti che “superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi”. A parere di chi scrive, ed in questo va la ratio della disposizione, non si deve fare riferimento alla durata già accumulata di tali contratti: il tetto dei 36 mesi ricordiamo essere invalicabile anche attraverso la proroga ed i rinnovi; il riferimento legislativo va alla durata della proroga che consente il superamento del tetto dei 36 mesi. Il secondo problema interpretativo è che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere prorogati una sola volta ed entro il tetto massimo di 36 mesi, sommando il periodo iniziale e l’unica proroga possibile: se ciò fosse già avvenuto è possibile una ulteriore proroga in modo da superare il tetto dei 36 mesi? Anche se manca una esplicita deroga al principio di carattere generale per il quale è possibile una ulteriore proroga, si deve ritenere ciò possibile in quanto è direttamente il legislatore a consentire tale slittamento. La disposizione subordina la concreta applicazione a 2 elementi: in primo luogo, il rispetto dei vincoli finanziari e normativi; in secondo luogo la stipula di uno specifico accordo da raggiungere in sede decentrata. L’allungamento della durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è quindi subordinata al rispetto dei vincoli dettati dal legislatore sia per il tetto alla spesa, sia per gli aspetti normativi. Per gli aspetti finanziari ricordiamo che la spesa per le assunzioni a tempo determinato, nonché per gli altri istituti di flessibilità, quali i cococo, le somministrazioni, il lavoro accessorio, i contratti di formazione e lavoro, i rapporti formativi, non deve superare il 50% di quella sostenuta a tale titolo nell’anno 2009 (ovvero come spesa media del triennio 2007/2009 nel caso di assenza di tale voce nell’anno 2009). Occorre inoltre ricordare che le assunzioni flessibili sono soggette a tutti i limiti dettati per le assunzioni di personale, quindi esse sono possibili a condizione che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità, ove soggetto; abbia rispettato il tetto alla spesa del personale, che è fissato nell’anno precedente per gli enti soggetti al patto e nel 2008 per quelli che non sono soggetti; ed abbia un rapporto tra spesa del personale, comprensiva di tutte le componenti e che ingloba anche quella delle società controllate, e spesa corrente non superiore al 50%. Viene inoltre prevista la esplicita necessità del rispetto dei vincoli dettati dall’articolo 36 del DLgs n. 165/2001. Ricordiamo che tale disposizione stabilisce che il ricorso alle forme di assunzione flessibile è consentito solamente per fare fronte ad “esigenze temporanee ed eccezionali” e che per soddisfare il “fabbisogno ordinario” è consentito esclusivamente il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato. Ed ancora che le assunzioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure di selezione previste dalla normativa, cioè tramite il ricorso ad un concorso pubblico, tranne che per le assunzioni nelle categorie per le quali è richiesto semplicemente il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo. La utilizzazione della proroga fino al 31 luglio 2013 è inoltre subordinata alla previsione che deve essere dettata in uno specifico accordo da raggiungere in sede decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative. Si deve ritenere che questa intesa non sia subordinata a nessun accordo che deve preventivamente intervenire a livello nazionale e che non sia subordinato neppure alla emanazione di una direttiva da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. La disposizione fa infine salvi gli effetti degli eventuali accordi decentrati già sottoscritti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

3) LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI

Con il comma 401 si introducono, a regime, disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Occorre subito evidenziare che la norma ha appunto un carattere ordinario e permanente, essendo dettata nella forma della integrazione delle previsioni di cui all’articolo 35 del DLgs n. 165/2001. In ciò si deve subito segnalare una radicale differenza rispetto alle previsioni dettate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 e dal DL n. 78/2009, che invece subordinavano la possibilità della stabilizzazione alla maturazione di una specifica anzianità quale lavoratore subordinato a tempo determinato, anzianità che doveva essere maturata entro le date ivi previste, essenzialmente entro il giorno 1 gennaio 2008. Con le nuove regole si dispone invece che la possibilità della stabilizzazione maturi per coloro che alla data di indizione della procedura hanno conseguito l’anzianità di 36 mesi, senza la indicazione di alcuna specifica data fissa. Il legislatore consente a tutte le PA, essendo la disposizione dettata nella forma della integrazione dell’articolo 35 del DLgs n. 165/2001, la stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno maturato 3 anni di rapporto con l’amministrazione che bandisce la procedura. Occorre subito evidenziare questa differenza rispetto alla normativa precedentemente in vigore, che consentiva la stabilizzazione dei lavoratori che avevano raggiunto l’anzianità di 3 anni con qualunque amministrazione pubblica. Le condizioni per le stabilizzazioni sono le seguenti: rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, utilizzazione del tetto massimo del 50% delle risorse disponibili per nuove assunzioni ovvero del contenimento della spesa del personale. Sul rispetto del fabbisogno del personale non vi sono chiarimenti da fornire; si deve considerare compresa in tale ambito anche la necessità che l’ente sia in possesso dei requisiti che consentono di effettuare assunzioni, cioè l’avere rispettato il patto di stabilità per gli enti che sono soggetti a tale vincolo; il rispetto del tetto alla spesa del personale, che è fissato nell’anno precedente per gli enti soggetti al patto e nel 2008 per quelli che non sono soggetti; e l’avere un rapporto tra spesa del personale, comprensiva di tutte le componenti e che ingloba anche quella delle società controllate, e spesa corrente non superiore al 50%. Sulla condizione di rispetto del 50% delle risorse destinate alle nuove assunzioni, non vi sono particolari chiarimenti da fornire: ricordiamo che gli enti soggetti al patto di stabilità possono assumere personale a tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Posto questo tetto di carattere generale, il legislatore stabilisce che le stabilizzazioni possano essere effettuate esclusivamente per la metà di tali risorse. Più complessa è l’altra condizione prevista in alternativa: il “contenimento della spesa di personale”, elemento che deve essere presente in alternativa al tetto “del 50% delle risorse disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni”. Viene previsto per ambedue tali componenti il seguente rinvio: “secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica”. La formula non è chiara e solleva numerosi dubbi applicativi, dubbi che negli enti locali si riferiscono esclusivamente a quelli non soggetti al patto di stabilità. Infatti per le amministrazioni soggette a tale vincolo sembra essere chiaro il tetto per cui gli oneri per le stabilizzazioni non devono superare la soglia massima del 50% delle risorse destinabili a nuove assunzioni, risorse che ricordiamo essere contenute nel 40% della spesa del personale cessato. Si pongono problemi applicativi per gli enti non soggetti al patto di stabilità, in cui non vi è un tetto di spesa per le nuove assunzioni, ma vi è la soglia massima della copertura delle cessazioni intervenute nell’anno precedente.

Posti questi limiti il legislatore stabilisce che comunque le procedure debbano essere quelle del concorso pubblico, senza fornire alcun chiarimento per i posti relativi a categorie per le quali è richiesto come titolo di studio il diploma della scuola dell’obbligo e per i quali si prevede l’avviamento sulla base delle segnalazioni dei competenti soggetti, cioè gli ex uffici di collocamento. I concorsi pubblici possono essere di 2 tipi. Il primo è la riserva massima del 40% dei posti banditi ed i soggetti destinatari possono essere esclusivamente coloro che hanno maturato, al momento di pubblicazione del bando, almeno 3 anni di anzianità con la PA che indice la procedura. Si deve sottolineare, a parte la esclusione delle anzianità maturate con altre PA, che non vi è un limite temporale entro cui l’anzianità deve essere maturata, per cui essa può essere stata maturata anche in periodi abbondantemente precedenti, ad esempio superando il quinquennio previsto dalla precedente normativa. Il secondo tipo di concorso pubblico è quello ordinario, in cui però l’anzianità almeno triennale maturata sempre presso la stessa amministrazione al momento della emanazione del bando, sia come lavoratore subordinato sia come collaboratore coordinato e continuativo, può essere valorizzata adeguatamente con uno specifico punteggio. Occorre a questo punto soffermarsi su un ulteriore aspetto: la disposizione detta il limite, prima ricordato, per cui il tetto massimo alla spesa utilizzabile per queste forme concorsuali sia il 50% di quella che l’ente può complessivamente destinare alle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Si deve chiarire se, come sembra dal dettato della disposizione, il tetto non è riferito esclusivamente alle stabilizzazioni, ma riguarda tutti i concorsi pubblici che sono indetti sulla base di queste procedure. Il che finirebbe con il limitare in misura assai drastica la effettiva possibilità di dare corso alle stabilizzazioni di personale precario. La disposizione si conclude con la delega al Governo perché adotti, entro il 31 gennaio 2013, uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui disciplinare “modalità e criteri applicativi”, nonché disciplinare la riserva per i lavoratori precari in relazione alle altre riserve previste da specifiche norme. Le scelte contenute in tale DPCM per esplicita indicazione legislativa “costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche”. Il che vuol dire che anche per le regioni e gli enti locali avremo un punto di riferimento in tali previsioni legislative.

4) LA SANATORIA DEL DL 185/2012 SUL TFR

Viene dettata la disciplina da applicare a seguito della illegittimità delle ritenute sul TFR dopo la sentenza n. 223/2012 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della ritenuta del 2,5% introdotta dal DL n. 78/2010. L’intervento si è reso necessario per sanare gli effetti del DL n. 185/2012, che aveva evitato oneri aggiuntivi per le PA, ma che è decaduto per la mancata conversione entro i termini. La norma ha ripristinato la buonuscita con decorrenza retroattiva allo 1.1.2011, cioè alla data di entrata in vigore delle disposizioni del DL n. 78/2010 abrogate dalla sentenza. Per cui la conseguenza della disposizione è che viene ripristinata la condizione preesistente alla riforma del 2010. Viene inoltre dettata una disposizione che pregiudica ogni possibilità di ricorso, con la decadenza di quelli già avviati. Gli unici rimborsi spettano al personale collocato in quiescenza nel periodo di validità della disposizione per la riliquidazione del TFS. Il legislatore ha disposto l’immediata entrata in vigore di queste disposizioni, quindi senza attendere la data dello 1.1.2013, che è quella di entrata in vigore dell’intera legge.

5) GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Il comma 147 si applica a tutte le amminstrazioni pubbliche, essendo dettato come modifica del DLgs n. 165/2011, ed ha come oggetto gli incarichi conferiti a persone fisiche e non compresi nell’ambito di applicazione del DLgs n. 163/2006, cioè che non costituiscono appalti di servizi. La disposizione opera su 2 versanti, il rinnovo e la proroga. Per ciò che riguarda il rinnovo, la scelta è assai netta: viene vietato. Per ciò che riguarda la proroga, invece si dettano 2 drastiche limitazioni. In primo luogo, si interviene sul versante delle motivazioni, che vengono drasticamente circoscritte su ben 3 versanti: si stabilisce che essa sia consentita solamente in via eccezionale; occorre dimostrare che la proroga è strettamente necessaria per il completamento del progetto e che ciò non è avvenuto per ragioni non addebitabili al collaboratore. Infine si stabilisce che a seguito della proroga non debbano maturare oneri aggiuntivi, in quanto essa è disposta “ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. La disposizione si applica a tutte le PA ed a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs n.165/2001, con l’esclusione cioè degli incarichi che connaturano un appalto di servizi. Quindi essa non è limitata esclusivamente agli incarichi di consulenza, studio e ricerca e riguarda anche gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Come si vede uno spettro assai ampio di incarichi è compreso nel nuovo vincolo. Ed ancora, le motivazioni della proroga sono ulteriormente limitate. Occorre dimostrare in primo luogo il suo carattere eccezionale; dal che ne ricaviamo la prima conclusione che numericamente si dovrà dimostrare che il ricorso ad essa sarà largamente inferiore al numero di incarichi a soggetti esterni all’ente che si concluderanno alla normale scadenza. Ed occorre inoltre dimostrare che essa è disposta solamente per il completamento del progetto, nonché si deve inoltre dimostrare che ciò non è dipeso da ragioni addebitabili al collaboratore, per cui le motivazioni devono essere costituite o da fattori imprevisti ovvero da carenza dell’ente. Per scoraggiare le proroghe si stabilisce inoltre l’invarianza del costo per l’ente, per cui la proroga non dà diritto alla percezione di compensi aggiuntivi. Con queste disposizioni si vuole limitare il ricorso agli istituti del rinnovo e della proroga degli incarichi conferiti a soggetti esterni, istituti che sono stati fin qui largamente utilizzati per proseguire nella utilizzazione degli stessi soggetti che hanno avuto conferiti incarichi ed attraverso i quali è lievitato il ricorso a questo istituto, aggirando i vincoli di trasparenza e di scelta con criteri selettivi del destinatario dell’incarico stesso. Molto spesso, attraverso il rinnovo e la proroga sono aumentati in maniera assai elevata sia la spesa che la durata degli incarichi stessi, fenomeno che con le nuove disposizioni non dovrebbe potere più intervenire.

Il comma 148 dispone l’estensione dei vincoli dettati per le PA in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni alle società controllate da amministrazioni pubbliche e che realizzano con le PA almeno il 90% del proprio fatturato, società che ricordiamo devono essere entro la fine del 2013 sciolte o in cui le quote di capitale delle PA devono essere alienate, con divieto dallo 1 gennaio 2014 di avere conferimenti diretti della gestione di servizi pubblici locali.

6) LA FRUIZIONE AD ORE DEI CONGEDI PARENTALI

Il comma 339 consente la fruizione dei congedi parentali anche ad ore e detta alcune precisazioni alla relativa disciplina, che è contenuta a livello legislativo nel DLgs n. 151/2011, in particolare all’articolo 32. Ricordiamo che i congedi parentali, nozione che ha preso il posto della astensione facoltativa, spettano ai dipendenti pubblici e privati che hanno bambini nel corso dei primi 8 anni di vita: essi spettano entro il tetto massimo di 10 mesi per entrambi i genitori, tetto che sale a 11 mesi nel caso in cui il padre ne goda per almeno 3 mesi. Da sottolineare subito che tali permessi possono essere goduti tanto in modo continuativo che in modo frazionato. La scelta spetta al lavoratore e/o alla lavoratrice. La madre ne può godere per un periodo massimo di sei mesi; il padre ne può godere per lo stesso periodo massimo che viene elevato fino a 7. Nel caso di un solo genitore il tetto massimo è fissato in 10 mesi. I congedi parentali spettano ai genitori, anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto perché non è un lavoratore dipendente, quindi nel caso di disoccupato, di libero professionista etc. Veniamo alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013. La prima, che ha sicuramente il rilievo maggiore, è la previsione della possibilità di fruizione di tali congedi anche su base oraria: è questo un ampliamento assai rilevante della gamma delle opzioni offerte ai genitori e consente peraltro una flessibilità significativa nella concreta applicazione, così da rendere sempre più conciliabili le esigenze familiari, nonché esse con quelle di servizio. L’applicazione della disposizione è rinviata alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, che deve in particolare disciplinare i seguenti aspetti: le modalità di fruizione, i criteri per il calcolo della base oraria e l’equiparazione tra monte ore e giornata lavorativa. Quindi con un CCNL avremo, tra l’altro, la definizione convenzionale della durata oraria di una giornata di lavoro, si presume con una disciplina differenziata nel caso di rientri o meno, nonché le regole per conciliare le esigenze dei genitori con quelle organizzative dell’ente, con riferimento alla data per la comunicazione della volontà di fruire di tale istituto. La necessità di contemperare le esigenze personali e familiari con quelle di servizio viene dal legislatore fissata solamente per i dipendenti dei comparti sicurezza e difesa: questa disposizione merita di essere sottolineata perché limita con molta chiarezza a questo solo comparto il bilanciamento tra esigenze familiari e di servizio. Dal che se ne deve trarre la conclusione che negli altri comparti non si deve tenere conto della esigenza del bilanciamento. Un ulteriore elemento di novità è costituito dalle modifiche dettate alla disciplina della comunicazione della fruizione del congedo parentale. Si conferma la necessità che occorre rispettare le prescrizioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità; comunque il termine per la comunicazione deve essere non inferiore a 15 giorni (il che costituisce una conferma della normativa in vigore) e si stabilisce in aggiunta o, per meglio dire, a chiarimento che devono essere indicati nella comunicazione anche i periodi di inizio e fine del congedo stesso. L’ultima novità dettata dal legislatore è costituita dalla previsione che consente al lavoratore ed al datore di lavoro di concordare, nei casi in cui lo si ritenga necessario, “misure di ripresa dell’attività lavorativa”. Non siamo in presenza di un obbligo, ma di una mera possibilità, utilizzabile con finalità di superamento delle condizioni di difficoltà nel rientro che possono eventualmente nascere. Anche su questo aspetto è previsto un intervento della contrattazione collettiva.

7) LA PROROGA DELLA GRADUATORIE

Tra le proroghe previste dal comma 388 si segnala quella sulla validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 30 settembre 2003. La proroga è disposta in forma secca rispetto alle previsioni dettate nel decreto cd milleproroghe 2012, cioè nel DL n. 216/2011, articolo 1, comma 4. La durata della proroga è fissata al 30 giugno 2013, quindi per un semestre. Ma si deve aggiungere che, con il comma 393, si consente al Governo, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di spostare tale termine e tutti gli altri previsti nella norma al 31 dicembre 2013. Occorre ricordare che la proroga della durata delle graduatorie vale esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per quelle a tempo determinato continua ad applicarsi il principio di carattere generale, cioè la durata esclusivamente triennale. Ed ancora, si deve ricordare che la utilizzazione delle graduatorie non è consentita nei casi di posti di nuova istituzione o della trasformazione di posti esistenti; in questo senso va il divieto contenuto nell’articolo 91 del DLgs n. 267/2000.

8) ALTRE DISPOSIZIONI

I commi da 413 a 415 dettano alcune modifiche alle regole per la utilizzazione con comando, assegnazione temporanea etc, di personale di altre PA. Con il primo comma si stabilisce che le assegnazioni temporanee di personale tra PA, materia disciplinata dall’articolo 30, comma 2 sexies, del DLgs n. 165/2001 e che può essere disposta per un periodo massimo di 3 anni, sia effettuata “d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato”. Siamo in presenza di una integrazione del dato legislativo previgente, ma si deve anche evidenziare che in termini sostanziali questi elementi si potevano considerare già acquisiti, per cui non vi sono novità di significativo rilievo”. Con il comma 414 si stabilisce lo stesso principio per il comando di personale tra PA; la normativa precedente si limitava a stabilire la necessità che il dipendente pubblico fosse preventivamente sentito, senza prevedere come condizione essenziale che vi fosse però il suo assenso. Per questo, come per il comma precedente, si deve considerare che la “intesa” tra le amministrazioni si deve considerare come un dato sostanzialmente pleonastico, posto che esso è connaturato direttamente all’istituto. Con il comma 415 si dispone che il collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere impieghi presso organismi internazionali o per svolgere attività per altri Stati, è adottato sulla base di una intesa tra l’amministrazione ed il Ministero degli Affari Esteri, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica ed è comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato.

Si ricorda che, sulla base del comma 445, gli enti locali che non hanno rispettato il termine di 60 giorni dalla approvazione del conto consuntivo per l’invio della certificazione sono comunque soggetti al divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche se risultano avere rispettato il patto stesso.

Infine sono ridotte le sanzioni per i lavoratori che violano l’obbligo di garantire la continuità dei servizi essenziali in caso di scioperi.