LEGGE DI STABILITA’ E MANOVRA FINANZIARIA 2014
Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco
TABELLA: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA’ PER GLI ENTI LOCALI (LEGGE 147/2013)
Comma | Oggetto | Sintesi del contenuto |
63-67 | Acquisto immobili | Vincolo del versamento da parte del notaio o pubblico ufficiale della somma versata per l’acquisto di immobili, nonché di quella necessaria per tutte le altre spese correlate |
72 | Appalti | L’aggiudicatore verifica la regolarità degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari prima di effettuare pagamenti allo stesso |
84-85 | Costi standard trasporti locali | Definizione entro il 31 marzo 2014 dei costi standard del trasporto pubblico locale e regionale e loro applicazione dall’anno 2014 |
110 | Imposta prov.le di trascrizione | Semplificazione delle regole relative ai contratti di leasing |
204 | Prima accoglienza | Le risorse per i centri di prima accoglienza degli immigrati mei comuni singoli o associati sono incrementate di 3 mln |
209-212 | Lavoratori socialmente utili | Ricognizione delle spese sostenute a questo titolo; divieto di stipula di nuove convenzioni; incentivazione agli enti locali che stabilizzano questo personale, dimostrando la loro effettiva necessità |
213 | Proroghe nelle regioni a statuto speciale | Sono previste norme di deroga ai vincoli posti alle assunzioni flessibili per la proroga dei rapporti finanziati dalle regioni |
214 | Proroga tempo determinato | Possibilità di proroga delle assunzioni a tempo determinato del personale ex LSU |
219 | Centri per l’impiego | Le province possono prorogare, nel rispetto dei tetti di spesa, i rapporti necessari per l’attuazione dei piani e programmi comunitari |
231 | Anagrafe degli assistiti | Viene disposta la formazione dell’anagrafe nazionale degli assistiti, a cui fornire tutti i dati sulle variazioni anagrafiche |
325 | Organi delle province | Estensione delle norme sul commissariamento alle province in cui il mandato degli organi di governo si conclude nei primi 6 mesi del 2014 |
339 | Oneri per visite mediche fiscali | I contributi per gli oneri per le visite mediche cd fiscali delle ASL sono ripartiti con decreto del Ministro dell’economia |
398-401 | Election day | Riduzione di 100 mln delle risorse per le elezioni, che si svolgeranno solamente nella giornata di domenica dalle 7 alle 23; adozione di misure di risparmio |
423 | Costi standard | Per il completamento della determinazione dei costi standard delle funzioni degli enti locali previste nuove risorse |
427-437 | Spending review | Definite le misure minime di risparmio che devono essere conseguite attraverso la cd spending review. Tra esse è compresa la formazione di un unico archivio delle informazioni sugli autoveicoli. In caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, si dà corso a corrispondenti tagli dei trasferimenti statali. Le risorse reperite tramite questi interventi, nonché tramite il recupero di evasione, vanno destinate alla riduzione del cd cuneo fiscale |
441 | Commissari delle province | I commissari attualmente in carica nelle province sono confermati fino al 30 giugno 2014 |
444-450 | Veicoli lasciati nelle depositerie | I veicoli lasciati nelle depositerie da oltre 2 anni possono essere alienati attraverso procedure semplificate |
451 | Proventi parcheggi | I proventi dei parcheggi a pagamento possono essere destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale |
452 | Indennità vacanza contrattuale | La misura della indennità di vacanza contrattuale rimane fissata nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2013 |
453-455 | Rinnovo CCNL | Nel biennio 2013/2014 i CCNL del pubblico impiego sono rinnovati solamente per gli aspetti normativi |
456 | Fondo contratto decentrato | Il fondo per le risorse decentrate 2014 non può superare quello del 2010, deve essere ridotto in caso di calo del personale in servizio e dal 2015 si tiene conto delle decurtazioni effettuate |
457 | Compensi avvocati dipendenti | Per il triennio 2014/2016 i compensi per gli avvocati dipendenti per le vittorie nei contenziosi (ad esclusione del 50% di quelli i cui oneri sono a carico del soccombente) sono corrisposti nella misura del 75% |
458-459 | Assegni ad personam ed incarichi | Abolita la possibilità di erogare assegni ad personam in caso di passaggi di carriera, anche laddove il nuovo trattamento economico sia più basso. Viene disciplinato trattamento economico da riconoscere per incarichi ulteriori |
471-475 | Tetto dei compensi | Ampliato l’ambito di applicazione del tetto ai compensi per i dipendenti pubblici, tetto che si estende anche al salario accessorio |
482 | Personale ex basi militari | Le assunzioni negli organici delle amministrazioni del personale delle basi militari Nato o di paesi stranieri avviene nei limiti delle dotazioni organiche |
505 | Patto stabilità verticale | Spostamento dal 2014 al 2015 della decorrenza della sperimentazione del patto di stabilità unitario tra la regione e tutti gli enti locali |
506-507 | Cessione quote patto stabilità | Possibilità per gli anni 2015 e 2015 per le regioni, assumendo i relativi oneri, di autorizzare gli enti locali al peggioramento dei saldi attraverso l’aumento della spesa in conto capitale |
514 | Irap in Sardegna | Possibilità per la regione Sardegna di dettare misure di riduzione fiscale |
529 | Precari regionali | Le regioni che non hanno eccedenza di personale possono, previa concertazione, stabilizzare il personale precario necessario per lo svolgimento di compiti istituzionali. Con il DL 151 il termine è spostato alla data dello 1 luglio 2014. |
530 | Gestione associata | Altre 3 funzioni fondamentali devono essere gestite in modo associato da parte dei piccoli comuni entro il 30 giugno e le restanti 3 entro il 31 dicembre |
532 | Patto stabilità: base di calcolo | Assunzione degli anni 2009/2011 come base di calcolo per il patto di stabilità degli anni dal 2014 al 2017, aumento delle percentuali di correzione
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533 | Patto stabilità: popolazione | Calcolo della popolazione ai fini del patto sulla base di quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Rideterminazione dell’obiettivo di ogni singolo ente con decreto e, per il 2014, in nessun comune deve realizzarsi un aumento superiore al 15% |
534 | Correzioni per gli enti che non partecipano alla sperimentazione | Aumento delle percentuali di correzione nel 2014 per gli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle nuove regole di contabilità. Nuove modalità di calcolo dei vincoli al patto per le gestioni associate |
535 | Esclusione di spese in conto capitale | Esclusione dal patto nel 2014 di 850 mln per i comuni e 150 per le province per i pagamenti in conto capitale nel corso del primo semestre |
536 | Olbia | Riserva di 10 mln dalla esclusione dal patto per il comune di Olbia |
537 | Campione d’Italia | Esclusione di 10 mln dal patto per il comune di Campione d’Italia nel triennio 2014/2016 |
538 | Sito patto stabilità | Modifica dell’indirizzo internet del sito sul patto della Ragioneria dello Stato ed adesso del Ministero dell’Interno |
539 | Comunicazione informazioni patto | Modifica delle modalità di comunicazione delle informazioni sul patto |
540 | Comuni nuova istituzione | Modifica alle regole che si applicano ai comuni di nuova istituzione |
541 | Cessione spazi dalle regioni | Anticipazione al 15 marzo del termine perentorio per la comunicazione da parte delle regioni degli spazi messi a disposizione degli enti locali |
542 | Piccoli comuni | Riserva del 50% degli spazi messi a disposizione dalle regioni ai comuni da 1.000 a 5.000 abitanti |
543 | Cessione spazi finanziari | Spostamento dei termini per la cessione di quote di patto tra gli enti locali e le regioni |
544 | Comunicazione cessione spazi | Spostamento dei termini e modifica delle modalità di comunicazione della possibile cessione di quota di patto |
545 | Riduzione dei vincoli | Modifica alla modalità di autorizzazione alla riduzione dei vincoli ai singoli enti |
546-549 | Sblocca debiti e sanzioni per la mancata applicazione | Esclusione dal patto per 500 mln dei debiti maturati alla data del 31.12.2012; obbligo di comunicazione entro il 14 febbraio e modalità di determinazione delle quote spettanti ai singoli enti locali e regioni. Su segnalazione dei revisori avvio dell’azione di responsabilità contabile per i responsabili che non richiedono tali spazi |
550 | Società, aziende ed istituzioni | Estensione alle istituzioni, alle società partecipate ed alle aziende speciali |
551-552 | Società in perdita | Accantonamento da parte degli enti locali di una somma determinata in base alla perdita. Applicazione degli accantonamenti dal 2015 e misura crescente rispetto alla perdita |
553 | Principi di gestione corretta | Dal 2014 partecipazione di società partecipate a maggioranza pubblica, aziende speciali ed istituzioni ai vincoli di contenimento della spesa sulla base di parametri riferiti ai servizi |
554-555 | Sanzioni per le società in perdita | Dal 2015 istituzioni, aziende e società a maggioranza pubblica che hanno affidamenti diretti per oltre l’80% del fatturato e che hanno avuto perdite per 3 anni tagliano del 30% i compensi per gli amministratori e la perdita per 2 anni è giusta causa di revoca. Dal 2017 le istituzioni, aziende e società a maggioranza pubblica che hanno affidamenti diretti per oltre l’80% del fatturato che hanno avuto perdite per 4 dei 5 esercizi precedenti sono poste in liquidazione e, in caso di mancata applicazione di tale disposizione, maturano nullità e responsabilità |
556 | Affidamento gestione trasporto locale | Le società destinatarie di affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale con procedure diverse da quelle comunitarie non possono partecipare a gare per l’aggiudicazione di questo servizio |
557 | Vincoli per la gestione del personale delle società partecipate | Estensione dei vincoli dettati per gli enti locali in tema di assunzioni, di consulenza e di trattamento economico del personale alle aziende speciali, istituzioni, società in house e strumentali inserite nell’elenco Istat; non applicazione alla società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e possibilità di esclusione di aziende speciali ed istituzioni che gestiscono farmacie, servizi educativi, socio assistenziali |
558 | Spesa del personale delle società | Inclusione della spesa per il personale di aziende speciali ed istituzioni nella base di calcolo per il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Modifica del tetto massimo del 50% di tale rapporto con DPCM da adottare entro il 30.6.2014 |
559 | Società in house | Esclusione dal patto delle società in house ed applicazione ad esse dei vincoli alle assunzioni fissati dall’ente locale |
560 | Iscrizione al registro delle società | Obbligo di iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni al registro delle imprese |
561 | Società di piccoli e medi comuni | Abrogazione dell’obbligo di chiusura o alienazione delle società da parte degli enti locali con popolazione fino a 30.000 abitanti |
562 | Società strumentali | Abrogazione dell’obbligo di chiusura o alienazione delle società degli enti locali che conseguono la maggioranza del fatturato con le PA e della soppressione di enti e conferma delle regole per la formazione dei consigli di amministrazione di tali società |
563 | Mobilità del personale delle società | Possibilità di mobilità del personale tra le società partecipate dalle PA |
564 | Assunzioni nelle società | Indirizzo delle PA a che le proprie società prima della indizione di concorsi avviino procedute di mobilità |
565-567 | Eccedenza di personale nelle società | Introdotta la possibilità di dichiarazione di eccedenza da parte delle società delle PA. Riallocazione del personale in eccedenza. Possibilità di trasferimento del personale in eccedenza presso società di altre PA |
568 | Incentivi alla mobilità tra società | Possibilità di incentivazione della mobilità con trasferimenti alle società che assumono |
569 | Alienazione società | Nuovi termini per le liquidazioni delle società delle PA in caso di divieto di detenzione delle quote |
572 | Derivati | Viene rafforzato il divieto per gli enti locali di concludere contratti relativi a strumenti finanziari quali i derivati |
573 | Riequilibrio finanziario | Gli enti locali che hanno avuto il piano di riequlibrio finanziario pluriennale bocciato dal consiglio possono riproporre tale documento nel caso in cui dimostrino un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario. Con il DL 151 il termine viene allungato da 30 a 90 giorni |
591-596 | Imposta di bollo | Previsione di un bollo di 16 euro per le istanze, anche trasmesse in via telematica, per ottenere il rilascio di un provvedimento o il rilascio di copie, certificati, estratti etc. a prescindere della dimensione. Con specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno dettate le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo. |
618-624 | Pagamenti | Per i pagamenti relativi a carichi inclusi in ruoli emessi entro lo scorso 31 ottobre, salve le sentenze della Corte dei Conti, possibilità di esenzione dalla liquidazione degli interessi con corresponsione delle cifra entro la fine di febbraio |
639-640 | Istituzione della IUC (Imposta Unica comunale) | Istituzione della IUC basata sul possesso di immobili e sulla fruizione di servizi; comprende l’IMU, con esenzione delle prime case, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore e dell’utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI) |
641-668 | TARI | Viene dettata la disciplina della TARI, tassa sui rifiuti, prevedendo possibilità di modulazione anche in relazione alla tipologia dei rifiuti, nonché il riferimento ai fabbisogni standard, la copertura integrale dei costi di investimento, la possibilità di riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, le possibilità di riduzione ed esenzione da parte del comune. Viene fatto salvo il tributo provinciale. Con apposito regolamento saranno dettate le regole per la misurazione della quantità di rifiuti conferita; i comuni che ne hanno già in vigore possono sostituire la TARI con la tariffa, applicata e riscossa dal gestore del servizio |
669-681 | TASI | Viene dettata la disciplina della TASI, tributo per i servizi indivisibili. Esso ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione di un immobile a qualsiasi titolo, ivi compresa l’abitazione principale. L’aliquota base è fissata nello 1 per 1.000: i consigli comunali possono ridurla fino alla esclusione ovvero aumentarla, garantendo comunque che il suo gettito sommato a quello IMU non sia superiore all’aliquota massima dell’IMU fissata dalla legge. Per il 2014 non si può superare il 2,5 per 1.000. Si possono prevedere riduzioni ed esclusioni. Sono dettate specifiche regole per il pagamento delle ultime quote della Tares. L’occupante, se diverso dal proprietario, versa una quota compresa tra il 10% ed il 30% del totale dell’imposta. |
682-705 | IUC | Con regolamento i comuni dettano le modalità di applicazione dell’Imposta Unica Comunale, con riferimento sia alla componente TARI che alla componente TASI. Le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario, e le aliquote TASI sono deliberate entro il termine per l’approvazione del bilancio. La dichiarazione IUC, sulla base di un modello predisposto dal comune, deve essere consegnata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso. Il versamento della TARI e della TASI avviene sulla base delle regole dettate dal comune. La IUC è applicata e riscossa da parte del comune, fatto salvo l’eventuale affidamento della TARI al soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il comune individua uno specifico funzionario responsabile. Sono disciplinate le sanzioni. |
706 | Imposta di scopo | Rimane salva per i comuni la possibilità di istituire l’imposta di scopo |
707-709 | IMU prima casa e fabbricati rurali | Viene resa permanente l’esclusione delle abitazioni principali e dei fabbricati rurali ad uso strumentale dall’IMU. Sono dettate le modalità di copertura degli oneri |
711-728 | Trasferimenti sostitutivi IMU e disciplina imposta | Per il minore gettito IMU è assegnato ai comuni un contributo annuale pari a 110,7 mln. Sono dettate specifiche regole per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Vengono modificate le regole che presiedono all’IMU, con una disciplina specifica per i pagamenti già effettuati, in particolare per il 2012. |
729-731 | Finanza locale | Vengono dettate le nuove regole per la finanza locale, in conseguenza della applicazione delle nuove disposizioni tributarie. Viene previsto un contributo di 500 mln per i comuni connesso alla prima applicazione della TASI; sono dettate le regole per il Fondo di solidarietà comunale |
732-734 | Canoni concessioni demaniali marittime | Regole provvisorie per la definizione dei pagamenti relativi ai canoni per le concessioni demaniali marittime |
735 | Tetto all’indebitamento degli enti locali | Viene fissato il tetto all’indebitamento degli enti locali nella misura del 12% per il 2011 e dello 8% dal 2012 rispetto al totale dei primi 3 titoli delle entrate |
736 | Soglia minima dei crediti tributari | Per gli enti locali dallo 1.1.2014 è abrogata la soglia minima di 30 euro per anno per procedere all’accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei tributi |
748 | Pulizia delle scuole e degli enti locali | Scuole ed enti locali dei territori in cui è attiva la convenzione CONSIP per la pulizia, acquistano tali servizi dai soggetti che li erogano alla data del 31.12.2013; i servizi ulteriori sono acquistati dall’aggiudicatario CONSIP. Viene attivato un tavolo di confronto per la soluzione dei connessi problemi occupazionali |
IL PERSONALE, LE SOCIETA’ PARTECIPATE E LE NORME ISTITUZIONALI NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
Blocco della contrattazione collettiva e dei fondi per la contrattazione decentrata, nonché della indennità di vacanza contrattuale. Ed ancora sostegno finanziario, con risorse che sono ricavate dalla razionalizzazione della spesa esistente in questo ambito, alla possibilità di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, con la introduzione del divieto di stipulare nuove convenzioni. Abrogazione del divieto per i comuni fino a 30.000 abitanti della possibilità di avere partecipazioni in società ed introduzione del vincolo di coprire le perdite delle società controllate. Introduzione della mobilità, anche senza il consenso del lavoratore, tra società controllate da PA nel caso di esuberi. Ed infine proroga dei termini per l’avvio della gestione associata tra i piccoli comuni e della durata dei commissari delle province. Possono essere così sintetizzate le principali disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2014 in materia di personale degli enti locali e delle PA, nonché di società controllate e di disposizioni istituzionali.
La proroga dei vincoli alla contrattazione
Con i commi da 452 a 456 si dispone la proroga per il 2014 dei vincoli alla contrattazione collettiva dettati dal DL n. 78/2010. Occorre considerare che queste disposizioni si sovrappongono alle analoghe norme contenute nel DPR n. 122/2013, provvedimento adottato sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 16, commi 1-2-3, del DL n. 78/2010. Vi sono parziali e limitate differenze tra i due provvedimenti. La ragione per cui è stata ripetuta nella legge di stabilità una previsione contenuta in un regolamento è molto probabilmente quella di volere “blindare” la legittimità di tali misure a fronte di possibili ricorsi.
In primo luogo si dispone, con il comma 452, che la indennità di vacanza contrattuale per il periodo 205/2017 “da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale”, cioè “la tutela retributiva” prevista dall’articolo 47 bis del DLgs n. 165/2001, sia quella in godimento alla date del 31 dicembre 2013. Si ricorda che a tale data era in godimento unicamente la indennità di vacanza contrattuale prevista dal DL n. 78/2010. E cioè quella prevista dalla legge 203/2008 a decorrere dal 2010, senza alcun indennità da corrispondere luogo del mancato rinnovo dei CCNL per il triennio 2010/2012.
Si deve ricordare che la indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2013/2014 era stata bloccata dal DPR n. 122/2013, che invece rinviava per la erogazione di tale indennità per il triennio 2015/2017 alle modalità dettate dalla normativa vigente. Di conseguenza, come già avvenuto per il triennio 2010/2012, anche per il periodo compreso tra il 2013 ed il 2017 non è consentita la erogazione di indennità di vacanza contrattuale.
Il successivo comma 453 stabilisce che non si dia luogo al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego nel biennio 2013/2014. Si ricorda che il rinnovo dei CCNL era stato bloccato per il triennio 2010/2012 dal DL n. 78/2010 e che questo doveva essere il primo dei contratti nazionali rinnovati dopo l’entrata in vigore del DLgs n. 150/2009, la cd legge Brunetta. Già il DPR n. 122/2013 dispone tale blocco, che viene quindi sostanzialmente ripetuto. Ambedue tali disposizioni consentono peraltro la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro “per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica”. L’applicazione delle disposizioni sul blocco della contrattazione nazionale e sul divieto di erogazione di una nuova indennità di vacanza contrattuale sono estese direttamente dalla norma al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; si prevede inoltre che degli effetti di queste disposizioni si debba tenere nella determinazione delle risorse che le regioni devono accantonare per la spesa sanitaria.
L’ultima, ma non certo per importanza, disposizione di blocco è quella contenuta nel comma 456, che dispone l’allungamento al 31 dicembre 2014 dei vincoli a che il fondo per la contrattazione decentrata non possa in ogni ente superare il tetto del fondo 2010 e che lo stesso debba essere ridotto in misura proporzionale al calo del personale in servizio. Le stesse disposizioni sono contenute anche nel DPR n. 122/2013. La differenza è data dal fatto che la legge di stabilità dispone testualmente che a decorrere dall’anno 2015 “le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate” sulla base del tetto al fondo e della decurtazione per il calo del personale. Si deve sottolineare che la decurtazione del fondo per le diminuzioni di personale registrate negli anni dal 2011 al 2014 assume un rilievo permanente. Mentre non sono previste, per gli anni successivi, vincoli a nuove riduzioni in presenza di cali del personale.
Il DPR n. 122/2013, lo ricordiamo, prevede anche la proroga per l’anno 2014 del tetto al trattamento economico individuale.
La gestione associata
Tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, soglia che scende a 3.000 se fanno parte o hanno fatto parte di comunità montane, devono dare corso alla gestione associata delle funzioni fondamentali tramite unioni o convenzioni. Tre funzioni fondamentali dovevano essere gestite in forma associata entro la fine del 2012. Sulla base delle nuove disposizioni dettate dal comma 530 della legge di stabilità 2014, altre 3 vanno gestite in forma associata entro il prossimo mese di giugno e le restanti 3 entro la fine del 2014. Si ricorda che in precedenza il vincolo per dar avvio alla gestione associata di 9 delle 10 funzioni fondamentali era fissato alla fine del 2013.
Appare opportuno sottolineare che le funzioni fondamentali interessate dalla gestione associata sono le seguenti 9 (ad esse si aggiunge la gestione dei servizi demografici che però non è interessata da tale vincolo):
- organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi quelli di trasporto;
- catasto, tranne le attribuzioni riservate alle amministrazioni statali;
- pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
- edilizia scolastica per le scuole dell’obbligo, nonché organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale
Questo spostamento è spiegato con i ritardi fin qui accumulati dai comuni nel dare corso alla gestione associata. E’ convincimento diffuso che tali ritardi non si sono registrati, quanto meno in modo diffuso, per l’avvio della gestione associata di almeno 3 funzioni fondamentali (per il quale era previsto il termine del 31.12.2012), in quanto il rispetto di tale primo passaggio era facilitato sia dalla possibilità di conteggiare esperienze già realizzate (come ad esempio la polizia locale o i servizi sociali), nonché di potere dar corso ad iniziative attualmente poco impegnative sul terreno organizzativo (come il catasto o la protezione civile). Le conseguenze di maggiore impatto sul terreno della organizzazione interna e su quello dello spostamento delle competenze si hanno nel momento in cui si dà corso alla gestione associata delle funzioni di amministrazione, di gestione dei servizi, dell’urbanistica, completando così il processo. Con le nuove regole si dà ai piccoli comuni un tempo più lungo per potere decidere, spostando in molte realtà le scelte a dopo il turno di elezioni amministrative della prossima primavera ed alimentando nel contempo la convinzione che la concreta applicazione di questa riforma può essere differita.
Appare opportuno ricordare un’altra disposizione, contenuta nel comma 534: ai fini del rispetto del patto di stabilità i comuni capifila gestione associata tramite convenzioni li sottraggano, mentre gli stessi sono posti a carico degli altri comuni che partecipano a queste esperienze. L’applicazione concreta di questo vincolo richiede la presentazione di una domanda da parte dei singoli enti entro il 15 marzo, la loro raccolta ed istruzione da parte dell’Anci entro il 30 marzo e la comunicazione al Ministero dell’economia.
Le società partecipate
Il primo importante elemento di novità è l’obbligo per gli enti locali proprietari di accantonamento di risorse per fare fronte alle perdite delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate incluse nell’elenco ISTAT da essi controllate o a cui essi partecipino. Tale obbligo scatta dal 2015. E’ questa una soluzione inedita nel nostro panorama normativo e prende, in termini sostanziali, il posto delle soluzioni precedentemente immaginate dal legislatore di obbligare i comuni, in particolare di piccole dimensioni, alla alienazione delle quote possedute nelle società e/o alla chiusura delle stesse. Si può dire che, in questa occasione, il legislatore bada “al sodo”, intendendo come tale la preoccupazione che non si determinino oneri finanziari a carico delle singole amministrazioni.
Le nuove regole operano nel seguente modo. In caso di perdite aziende speciali, istituzioni e/o società incluse nell’elenco Istat le amministrazioni devono, nell’anno successivo, risorse pari “al risultato negativo non immediatamente ripianato”. Ovviamente, nel caso in cui le aziende speciali, istituzioni o società siano controllate da una pluralità di soggetti istituzionali, tali risorse andranno ripartite in misura proporzionale alle quote possedute. Per individuare con precisione l’ambito di applicazione è necessario tenere conto delle seguenti due esplicite prescrizioni legislative:
- se il bilancio è “consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio”;
- per le società che gestiscono la raccolta di rifiuti e, più in generale, per tutte quelle che gestiscono “servizi pubblici a rete di rilevanza economica”, il risultato da prendere in considerazione è “la differenza tra valore e costi della produzione”. Ancora una volta per esplicita previsione legislativa si applica l’articolo 2425 del codice civile, per il quale nel valore della produzione si considerano: ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazioni dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Per costi della produzione occorre invece considerare quelli sostenuti per: materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; servizi; godimento di beni di terzi; personale (cioè salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi); ammortamenti e svalutazioni (cioè ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; ammortamento delle immobilizzazioni materiali; altre svalutazioni delle immobilizzazioni; svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide); variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; accantonamenti per rischi; altri accantonamenti; oneri diversi di gestione.
Molto precise anche le indicazioni procedurali. Si prevede infatti che l’importo accantonato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione dell’ente, sia reso disponibile nel caso in cui le perdite siano state ripianate da parte dei soggetti pubblici proprietari ovvero nel caso in cui siano state ripianate direttamente da parte dei “soggetti partecipati”.
Per il triennio 2015/2017, fermo restando che la disposizione si applica a partire dal 2015, l’accantonamento opera in modo maggiore per le società che hanno registrato un risultato medio negativo nel triennio 2011/2013. In questi casi infatti, occorre accantonare “una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016”. Nei casi in cui nel triennio 2011/2013 non vi siano stati risultati medi negativi si deve accantonare “una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente”. Questo stesso metodo si applica nel caso in cui “il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013”.
Il comma 553 detta una importante indicazione di principio: l’applicazione anche alle aziende speciali, istituzioni e società controllate da PA dei principi di buona gestione della finanza pubblica, di economicità e di efficienza. A tal fine, in particolare, si tiene conto dei parametri standard dei costi e dei rendimenti dei servizi pubblici, utilizzando la banca dati delle amministrazioni pubbliche ed i prezzi di mercato per i servizi strumentali. Questa disposizione si applica alle aziende speciali, alle istituzioni ed alle società partecipate inserite nell’elenco ISTAT, con l’aggiunta –probabilmente inutile- che le società devono essere a maggioranza pubblica.
Un’altra importante novità è dettata dal successivo comma 554, che segna una netta inversione di tendenza rispetto alla legislazione precedente. Destinatari della disposizione, che entra in vigore dal 2015, sono le aziende speciali, le istituzionali e le società a maggioranza pubblica che sono “titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione”. Nel caso in cui esse abbiano, per i 3 esercizi precedenti, conseguito un risultato economico negativo, devono ridurre del 30% i compensi per i componenti gli organi di amministrazione. Inoltre questi soggetti possono essere revocati nel caso in cui sia stato conseguito per 2 esercizi consecutivi un risultato economico negativo. Il taglio del trattamento economico e la revoca degli amministratori nei casi di risultato economico negativo non si applicano nel caso di “un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante”.
Questo vincolo è accompagnato, siamo al comma 555, da una ulteriore sanzione nel caso di soggetto che non gestisce servizi pubblici locali: se il risultato negativo è stato registrato in 4 dei 5 esercizi precedenti, occorre procedere alla liquidazione entro i 6 mesi successivi all’approvazione dell’ultimo bilancio o rendiconto. Per rendere effettiva questa sanzione la disposizione stabilisce che gli atti di gestione adottati dopo tale scadenza sono nulli e che matura “responsabilità erariale” in capo ai soci. Dal che ne consegue la conseguenza che questa responsabilità matura in capo ai dirigenti/responsabili ed agli amministratori degli enti proprietari.
Viene meglio precisato che dalle gare per l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale o regionale devono essere escluse le società, ivi compresi i soggetti controllanti, destinatarie di affidamenti non conformi alle previsioni comunitarie che hanno una durata che supera il termine del 3 dicembre 2019. Tale esclusione non si applica alle società che sono affidatarie del servizio oggetto della procedura di aggiudicazione.
Sono riscritte, dal comma 557, le disposizioni che dettano le stesse limitazioni alle assunzioni ed al trattamento economico accessorio nelle società controllate previste per le pubbliche amministrazioni. Innanzitutto, si deve evidenziare che i soggetti destinatari del vincolo sono i seguenti: aziende speciali, istituzioni e società controllate inserite nell’elenco ISTAT cui è stata affidata in via diretta la gestione o che svolgano funzioni che soddisfano esigenze di interesse generale che non hanno natura industriale o commerciale o che svolgano attività di supporto per funzioni amministrative di natura pubblicistica. A questi soggetti si applicano le stesse regole per le assunzioni dettate per le pubbliche amministrazioni. E si applicano anche i vincoli dettati dalla normativa per il contenimento degli oneri contrattuali, per il trattamento economico accessorio e per le consulenze nelle PA. Elemento di novità è costituito dalla previsione per cui il soggetto controllante deve provvedere alla adozione di una specifica direttiva per l’applicazione dei vincoli alla contrattazione ed al tetto al trattamento economico individuale, fermo ovviamente restando il contratto collettivo nazionale di lavoro. Questi vincoli non si applicano alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, per le quali è prevista unicamente l’applicazione del divieto di effettuare assunzioni di personale nel caso in cui la spesa per il personale dell’ente locali e delle società controllate superi il 50% della spesa corrente. Per tali società è previsto che sia l’ente locale controllante a dettare con proprio atti di indirizzo le modalità di applicazione dei vincoli dettati per le assunzioni di personale e per il contenimento della spesa per la retribuzione del personale.
Il comma 557 si conclude consentendo agli enti locali di escludere dai vincoli dettati alle assunzioni di personale le “aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie”. In questi casi l’ente deve comunque garantire che siano raggiunti gli “obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale” dettati dal legislatore.
Il successivo comma 558 include anche le aziende speciali e le istituzioni tra i soggetti compresi nel vincolo del tetto del 50% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Il che costituisca la conferma che fino allo 1 gennaio 2014 tali soggetti non erano da considerare compresi in tale vincolo. Ed inoltre rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2014 la possibilità di modificare il tetto percentuale della spesa del personale in relazione alla spesa corrente “al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati”.
Con il comma 559 viene abrogato il vincolo di assoggettamento al patto di stabilità delle società in house, cui vengono imposti i vincoli in materia di assunzioni e di politiche retributive dettati dal precedente comma 557.
Con il comma 560 si stabilisce che le aziende speciali e le istituzioni non sono assoggettate ai vincoli dettati dal patto di stabilità, né devono applicare i principi di cui al DLgs n. 163/2006 in materia di appalti, né quelli in materia di assunzioni (ferme restando le disposizioni di cui in precedenza). Esse sono tenute alla iscrizione “nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio” entro il 31 maggio di ogni anno.
Il comma 561 abroga l’obbligo di cessione delle quote o di chiusura delle società dettato per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed il vincolo per quelli fino a 50.000 di avere una unica società.
Il comma 562 abroga le norme incompatibili con le indicazioni prima dettate, quindi i commi 1,2, 3 , 3 sexies, 9, 10 ed 11 dell’articolo 4 del DL n. 95/2012, nonché i commi da 1 a 7 dell’articolo 9 del citato DL. Ed ancora modifica le regole sulla composizione degli organi di amministrazione delle società, stabilendo che le limitazioni di numero previste dal comma 4 dell’articolo 4 dello stesso provvedimento si applicano alle società che hanno avuto nel 2011 una quota non inferiore al 90% del proprio fatturato proveniente da prestazione di servizi rese a PA.
Si deve inoltre evidenziare quanto dettato dal comma 569, che dispone l’obbligo di alienazione delle quote detenute dalle pubbliche amministrazioni nelle società cd strumentali. Sono da intendere come tali quelle “aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Tale obbligo, già previsto dal comma 29 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007, deve essere rispettato entro i 4 mesi successivi alla entrata in vigore della legge, quindi entro la fine del mese di aprile del 2014. Decorso inutilmente tale termine, “la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto”, per cui l’ente non ha più quote in questa società. La stessa disposizione stabilisce che” entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.
La mobilità del personale delle società partecipate
La legge di stabilità introduce, con alcune correzioni, le disposizioni dettate nel testo del DL n. 101/2013, parte che non è compresa nella legge di conversione, sulla possibilità di utilizzare la mobilità, sotto forma di vincolo al trasferimento, per il personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, tranne quelle quotate in borsa.
Si dispone, siamo al comma 563, la possibilità per tali società di utilizzare la mobilità volontaria, senza necessità di acquisire il preventivo consenso del dipendente. La utilizzazione di questo strumento è rimessa alla preventiva intesa tra le società e si realizza al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del DLgs n. 165/2001, cioè dal cd trasferimento del ramo d’azienda. Le motivazioni per le quali può essere realizzata la mobilità devono essere quelle previste dallo stesso provvedimento, quindi legate essenzialmente a condizioni di difficoltà della società. Sul terreno delle relazioni sindacali viene previsto esclusivamente il vincolo della informazione preventiva ai soggetti sindacali che operano presso la società, quindi non a quelli che operano presso l’ente. Sono previsti i seguenti vincoli: deve essere garantita la “coerenza” con l’ordinamento professionale; non vi devono essere oneri aggiuntivi ed è vietata la mobilità verso pubbliche amministrazioni. Da segnalare l’importanza di quest’ultima previsione, che rimarca a chiarissime lettere la differenza che esiste, a prescindere dalle modalità di assunzione, con il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Si applicano i commi 1 (prosecuzione del rapporto presso il nuovo soggetto e conservazione di tutti i diritti acquisiti) e 3 (applicazione del contratto di lavoro esistente) dell’articolo 2112 del codice civile.
Le ipotesi che rendono possibile il collocamento in mobilità sono riassunte nei successivi commi 564 e 565. Il primo descrive la fattispecie in cui la iniziativa della utilizzazione dello strumento è assunta dall’ente in relazione ad esigenze di razionalizzazione della propria attività e dello svolgimento delle proprie funzioni; il secondo la fattispecie in cui la iniziative per la utilizzazione dello strumento è assunta direttamente dalla società in quanto sono presenti esigenze di carattere funzionale o vi sia un peso della spesa per il personale superiore al 50% della spesa corrente.
Le amministrazioni possono adottare atti di indirizzo rivolti alle società controllati con cui impegnano le stesse a dare corso, prima della assunzione di personale, a sperimentare forme di mobilità da altre società controllate. Tale iniziativa deve essere assunta nell’ambito di uno specifico piano industriale e deve essere motivata da “esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati” ovvero può essere motivata sulla base di esigenze “di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario”. In questi casi non è imposta una specifica procedura di relazioni sindacali, ma appare quanto meno utile la informazione preventiva, in coerenza con i vincoli dettati in termini generali dal precedente comma 563.
Le società possono utilizzare lo strumento della mobilità, che assomiglia per la verità molto di più al collocamento in disponibilità di cui all’articolo 33 del DLgs n. 165/2001, in presenza di una delle seguenti ragioni per cui si determina la eccedenza di personale: esigenze funzionali, atto di indirizzo dell’ente proprietario (ai sensi del precedente comma 564) ovvero incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente oltre il 50%. La disposizione non limita la presenza della incidenza del peso della spesa per il personale su quella corrente alla sola società, per cui essa si può intendere riferita anche al caso in cui questa incidenza si realizzi complessivamente, cioè mettendo insieme l’ente e le società controllate. Occorre sul terreno delle relazioni sindacali dare corso alla informazione preventiva “alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato”. La stessa informazione va trasmessa anche al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il contenuto minimo di tale informazione è fissato dallo stesso legislatore con riferimento ai lavoratori che vengono dichiarati in eccedenza:
- il numero,
- la collocazione aziendale;
- i profili professionali.
Mancano, a differenza di quanto previsto dai DL n. 95/2012 e n. 101/2013, regole per la individuazione del personale da dichiarare in eccedenza. E’ questo un aspetto particolarmente critico, per cui occorre darsi criteri predeterminati che devono essere ispirati ad esigenze di carattere oggettivo.
In coerenza con le disposizioni introdotte dal DL n. 101/2013 per le dichiarazioni di eccedenza nelle pubbliche amministrazioni, si dispone l’obbligo della cancellazione di queste posizioni dalla dotazione organica (anche se non è affatto detto che le società abbiano l’obbligo di avere una propria dotazione organica) e soprattutto il divieto di effettuare nuove assunzioni ovvero di “ripristinare” tali posizioni. E’ inoltre prevista l’applicazione dell’articolo 14, comma 7, del DL n. 95/2012, per cui i risparmi derivanti dalla cessazione di questo personale non possono essere assunti come base di riferimento al fine di dare corso alla assunzione di nuovo personale.
I successivi commi 566, 567 e 568 dettano le disposizioni per la disciplina della messa in disponibilità del personale delle aziende. In primo luogo, si stabilisce che le società hanno appena 10 giorni di tempo dalla comunicazione ai soggetti sindacali per dare corso alla ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza. Tale ricollocazione può essere realizzata attraverso i seguenti strumenti: all’interno della stessa società tramite il “ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro” e/o utilizzando la mobilità presso altre società dello stesso ente proprietario. Viene prevista la utilizzazione del fondo di solidarietà residuale, disciplinato dal comma 19 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, così da garantire al personale la erogazione di indennità sostitutive della remunerazione. Un altro strumento messo a disposizione è il collocamento del personale in disponibilità alle dipendenze di altre società che devono essere “dello stesso tipo” e possono operare anche al di fuori della regione. Per utilizzare tale strumento è necessaria la definizione di una preventiva intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il comma 568 offre uno strumento attraverso cui incentivare la possibilità di ricollocazione del personale in eccedenza. Le società che si trovano nella condizione di dichiarare in esubero una parte del proprio personale possono erogare un contributo a quelle che assumono tali soggetti. Il contributo non può essere superiore al 30% del trattamento economico in godimento da parte del personale (per cui si deve ritenere che esso debba essere calcolato sulla base della somma del trattamento fondamentale e di quello accessorio) e può essere erogato per un periodo massimo di 3 anni. Per esplicita indicazione legislativa queste somme “non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
I compensi agli avvocati dipendenti
Il comma 457 opera delle limitazioni ai compensi che per gli anni dal 2014 al 2016 possono essere riconosciuti agli avvocati che sono dipendenti o dirigenti di pubbliche amministrazioni in relazione ai successi nei contenziosi in cui hanno rappresentato l’ente locale. Si dispone la riduzione del 25% di tali compensi, ad eccezione del 50% di quelli direttamente a carico della controparte. La disposizione si applica a tutte le amministrazioni pubbliche. I risparmi conseguiti dalle amministrazioni non statali non dovranno essere versati al bilancio dello Stato, ma saranno trattenute dai singoli enti.
La disposizione si applica ai compensi “liquidati” nell’arco del triennio 2014/2016. Quindi essa si applica a prescindere dal momento in cui il contenzioso è stato instaurato ed opera su tutte le erogazioni che nel periodo vanno effettuate a questo titolo. Da evidenziare che non sono esclusi nella loro interezza i compensi provenienti dalla condanna di altre parti alla liquidazione di tali risorse, ma questa esclusione opera unicamente per il 50%, restando l’altro 50% compreso nel vincolo della decurtazione.
I lavoratori socialmente utili
La disposizione ha come destinatari i lavoratori socialmente utili individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DLgs n. 81/2000, ed i lavoratori di pubblica utilità individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DLgs n. 280/1997. Essa si propone la stabilizzazione di questo personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Queste disposizioni si aggiungono a quelle previste dal DL n. 101/2013, in particolare dall’articolo 4, comma 8. Da sottolineare subito il divieto di stipulare nuove convenzioni per la utilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Le disposizioni possono, per numerosi aspetti, essere definite come contorte ed aggiungono ridotti elementi innovativi. Esse sono contenute nei commi da 209 a 214.
Il Governo viene dal comma 209 impegnato ad emanare entro i 60 giorni successivi alla entrata in vigore della legge, quindi entro i primi giorni del mese di marzo, un provvedimento di individuazione delle risorse disponibili per la stabilizzazione di LSU ed LPU. La forma giuridica di tale provvedimento è quella di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché con il Ministro dell’interno. Non è formalmente previsto dalla disposizione il parere positivo né della Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali né della Conferenza Stato, città ed autonomie locali. Le finalità che tale decreto deve raggiungere sono le seguenti 3:
- “razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili”;
- “definitivo superamento delle situazioni di precarietà” di questi lavoratori;
- “favorire assunzioni a tempo indeterminato .. anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Il contenuto essenziale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è così individuato dalla stessa disposizione: “individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni” di questo personale.
Il vincolo che il legislatore assegna a questo provvedimento è quello di muoversi “nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sul terreno procedurale è previsto che il Decreto in oggetto sia adottato “previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell’entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati”.
La disposizione solleva numerosi problemi interpretativi ed applicativi che dovrebbero essere risolti dall’emanando Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In primo luogo, è tutto da precisare cosa si debba intendere per stabilizzazione “anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato”. In particolare perché il comma 8 dell’articolo 4 del DL n. 101/2013 che viene espressamente richiamato si riferisce in modo molto esplicito a favorire le assunzioni a tempo indeterminato di LSU ed LPU nelle categorie A e B1, attraverso la formazione di specifiche graduatorie regionali e la possibilità di superare il tetto del 30% delle assunzioni in tali categorie riservabili a queste stabilizzazioni. Lo scopo essenziale del DPCM sembra quindi essere quello di spostare risorse oggi utilizzate per il finanziamento delle convenzioni per la utilizzazione di LSU ed LPU nella direzione della erogazione di incentivi per le amministrazioni locali che procedono alla stabilizzazione di tale personale. Da evidenziare che la disposizione non contiene alcuna deroga alle regole in vigore per le assunzioni a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni del personale precario, deroga che invece è dettata nel successivo comma 211.
E’ comunque molto importante, per chiarire gli effetti che in concreto queste disposizioni potranno produrre, il considerare o meno compresi nei tetti di spesa che il legislatore ha fissato i contributi che saranno erogati sulla base di queste disposizioni: se tali risorse saranno attribuite agli enti in via permanente, o quanto meno fino a che questo personale sarà in servizio, si può agevolmente sostenere che queste risorse non vanno comprese nei tetti di spesa. Se invece queste risorse vengono assegnate solamente per un periodo di tempo limitato, ordinariamente da 3 a 5 anni, come è oggi generalmente previsto dalla legislazione regionale, le opinioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti vanno nella direzione di ritenere queste risorse comprese nei tetti di spesa per le assunzioni.
Tale disposizione deve quindi essere letta in modo congiunto con le previsioni contenute nei commi 211 e 212.
Il comma 211 fissa in primo luogo il tetto alla incentivazione per ogni stabilizzazione. Esso è individuato nella cifra prevista per le assunzioni di LSU effettuate da parte di datori di lavoro privati, comprese le cooperative, e di enti pubblici economici, cioè 9.296,22 euro, valore dei 18 milioni di lire previsti dall’articolo 7, comma 1, del DLgs n. 81/2000 richiamato espressamente dal legislatore. Da sottolineare subito che questa disposizioni è dettata esclusivamente per i comuni e non anche per gli altri enti locali. Inoltre, le incentivazioni riguardano solamente le assunzioni a tempo indeterminato.
Ed ancora limita la erogazione di queste risorse ai comuni che hanno in dotazione organica posti per i quali è sufficiente il semplice possesso del diploma della scuola dell’obbligo, cioè nel comparto regioni ed autonomie locali le categorie A e B1. Ovviamente tali posti devono essere vacanti. Le assunzioni dei soggetti di cui al comma 209, quindi LSU ed LPU, (è da chiarire il richiamo al comma 210, che detta il divieto di stipulare nuove convenzioni) possono essere effettuate anche a tempo parziale. E, elemento di notevole rilievo, esse vanno in deroga alle facoltà assunzionali, ma non al rispetto del patto di stabilità ed al vincolo alla riduzione della spesa del personale. Per cui non contano, per queste assunzioni, il rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente e, soprattutto, il tetto del 40% della spesa del personale cessato per i comuni soggetti al patto e del turn-over per i comuni non soggetti al patto.
Il comma 212 stabilisce le modalità e le condizioni per l’erogazione delle incentivazioni statali. Si dispone che le regole operative siano dettate in uno specifico Decreto del Ministro del lavoro, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con quello della Pubblica Amministrazione e semplificazione. Si prevede che la priorità debba essere data ai comuni che assumono questi lavoratori “nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente”. Per cui i comuni possono forzare i vincoli alle assunzioni, ma gli incentivi spettano in primo luogo a quelli che non si avvalgono di questa possibilità. Viene fissata anche la condizione che il comune debba dimostrare “l’effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni”, dimostrazione che non deve essere generica, ma supportata da “idonea documentazione”. Sono dettati i seguenti ulteriori criteri:
- “dimensione demografica dell’ente”, con il che verosimilmente si privilegeranno i piccoli comuni;
- “entità del personale in servizio”, dal che sembra desumersi che si terranno in maggiore conto le esigenze dei comuni che hanno un numero minore di dipendenti in servizio;
- “correlata spesa”, quindi molto probabilmente le amministrazioni che hanno una minore spesa del personale;
- “effettiva sostenibilità dell’onere a regime”, quindi privilegiando i comuni che dimostreranno di potere fare fronte direttamente con le proprie risorse a questi oneri. In tale ambito occorre evidenziare che il legislatore assegna un particolare rilievo alla riduzione della spesa per le assunzioni flessibili come strumento per garantire la sostenibilità di questi oneri, oltre a richiamare ovviamente la riduzione della spesa che sarà determinata dalle cessazioni non coperte.
Si deve ricordare che queste disposizioni si aggiungono a quelle previste dal comma 8 dell’articolo 4 del DL n. 101/2013. Per cui si formeranno graduatorie regionali di LSU ed LPU. E gli enti territoriali che devono assumere dipendenti di categoria A e B1 dovranno necessariamente attingere da esse per tali assunzioni. Assunzioni che con le disposizioni della legge di stabilità vengono incentivate per i comuni e che potranno essere effettuate da tali enti in deroga ai vincoli alle assunzioni, ma comunque nel rispetto del patto di stabilità e dell’obbligo della riduzione della spesa del personale.
Il comma 210 vieta, a far data dallo 1 gennaio 2014, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, “la stipulazione di nuove convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili”, ambito a cui si può aggiungere in via interpretativa il riferimento ai lavoratori di pubblica utilità. Per cui, per usare un paragone cui spesso si fa ricorso in fattispecie come questa, viene messo un tappo alla vasca, cioè si blocca la necessità di prevedere risorse sempre ulteriori per fare fronte alla definizione di nuove convenzioni. La sanzione prevista è quanto mai dura: ”la nullità” dei relativi, il che vuol dire inesistenza degli stessi, incapacità di produrre effetti ab origine, imperscrittibilità, rilevazione anche d’ufficio della illegittimità e maturazione di responsabilità amministrativa in capo ad amministratori, segretari, dirigenti, responsabili etc che non danno applicazione a questo vincolo. Occorre chiarire la nozione di “nuove convenzioni”; in particolare se sono compresi nel divieto anche le proroghe ed i rinnovi delle convenzioni esistenti o se ci si deve limitare solamente ad eventuali convenzioni aggiuntive. D’acchitto sembra doversi ritenere limitato il divieto alle nuove convenzioni, escludendo quindi le proroghe ed i rinnovi, probabilmente tranne che essi contengano elementi innovativi rilevanti.
I commi 213 e 214 danno invece risposta a fattispecie delimitate.
Il comma 213 si occupa formalmente delle regioni a statuto speciale e sostanzialmente della Sicilia. Esso stabilisce che rimane ferma la possibilità, prevista dal comma 9 dell’articolo 4 del DL n. 101/2013, di prorogare il personale precario i cui rapporti hanno superato il tetto dei 3 anni, superando il tetto di spesa del 50% di quanto sostenuto per le assunzioni flessibili nell’anno 2009 attingendo alle risorse destinate a tal fine dalla regione sulla base di risparmi realizzati dalla stessa. Rimane inoltra salva la disposizione, articolo 14, comma 24 ter, DL n. 78/2010, per cui le proroghe dei precari finanziate dalle regioni sfuggono dal tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili 2009, nonché dalla necessità di rispettare il tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Viene aggiunto che questa possibilità può essere esercitata nel rispetto del patto di stabilità interno. Si aggiunge soprattutto che gli enti calcolano la propria spesa per il personale al netto delle risorse erogate dalla regione nell’ambito dei risparmi di spesa che essa realizza. Ed ancora che le verifiche del rispetto del tetto di spesa del personale, nonché del mancato superamento della soglia massima del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente devono essere effettuate sulla base di dati omogenei. Per l’anno 2013, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno non si applica il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, sanzione prevista dalla lettera d) del comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, legge di stabilità 2012. Ed infine si stabilisce che la proroga di questi rapporti può, per l’anno 2014, essere effettuata in deroga ai vincoli fissati dal comma 9 dell’articolo 4 del DL n. 101/2013, con specifico riferimento al tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009. Per utilizzare questa opportunità si devono dimostrare sia la permanenza del “fabbisogno organizzativo” sia le “comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”.
Il comma 214 si occupa dei lavoratori socialmente utili che sono diventati nella regione Sicilia dipendenti a tempo determinato nelle categorie C e D sulla base delle previsioni dettate dal comma 551 dell’articolo 2 della legge 244/2007, legge finanziaria 2008. SI prevede la possibilità di proroga di questo personale, nelle more della emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal precedente comma 209. Tale proroga viene disposta in deroga sia al tetto di spesa del 50% di quanto sostenuto nel 2009 per le assunzioni flessibili sia del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Questa possibilità viene subordinata al rispetto del patto di stabilità.
La proroga delle assunzioni flessibili nelle province per l’utilizzazione dei fondi comunitari
Il comma 219 contiene una serie di disposizioni per “potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità”. In tale ambito è contenuta una disposizione rivolte alle amministrazioni provinciali. Viene consentita dalla lettera d) la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative necessari “per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati”. Si deve ritenere che questa possibilità sia dettate in deroga al tetto alla spesa per le assunzioni flessibili ed in deroga al tetto massimo di durata triennale delle assunzioni a tempo determinato. Tali deroghe non sono espressamente previste dalla disposizione, ma si deve arrivare a tale conclusione sulla base della finalità della disposizione. Espressamente essa non consente invece la deroga al vincolo della riduzione della spesa complessiva per il personale. Le risorse necessarie per il finanziamento delle proroghe sono tratte dai “piani e programmi programmati e da programmare nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei”. Viene anche previsto un finanziamento provvisorio che consente la realizzazione di tali proroghe: per le risorse necessarie è consentito al Ministero del lavoro di disporre anticipazioni fino a 30 mln di euro sui “contributi da programmare a carico del bilancio dell’Unione europea” e con risorse che devono essere nello specifico tratte dal “Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo”. A regime queste risorse devono invece essere tratte dai programmi operativi regionali.
L’election day
I commi da 398 a 401 prevedono l’istituzione del cd election day, cioè la unificazione in una unica giornate di tutte le elezioni ed i referendum previsti nell’anno. Il legislatore dispone innanzitutto la riduzione di 100 mln dalla dotazione delle risorse necessarie per dare corso alle consultazioni elettorali. Tale riduzione ha un carattere permanente a decorrere dall’anno 2014. Per consentire la realizzazione effettiva del risparmio viene previsto che le elezioni si debbano necessariamente svolgere nella unica giornata domenicale, con apertura dei seggi dalle ore 7 alle 23. Sempre per raggiungere gli obiettivi di risparmio prima ricordati viene inoltre previsto che il contributo statale ai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali sia determinato con cadenza triennale: SI stabilisce il parametro per la determinazione del contributo da riconoscere ad ogni singolo comune con decreto del Ministero dell’interno: il 40% per sezioni elettorali (con aumento per i centri che ne hanno fino a 3) ed il 60% per singolo elettore. Veniamo al punto che più ci interessa in questa sede: il tetto per lo straordinario elettorale viene abbassato. Da 50 ore mensili medie per dipendente e fino a 70 ore mensili come tetto individuale, si passa alla soglia massima di 40 ore mensili medie ed al tetto individuale di 60 ore mensili. Viene anche ridefinito il periodo in cui lo straordinario elettorale può essere svolto: in precedenza dalla data di indizione dei comizi elettorali ai 30 giorni successivi lo svolgimento delle consultazioni, adesso dal 55° giorno precedente la consultazione al 5° giorno successivo. Si stabilisce inoltre che non occorre una deliberazione della giunta comunale per autorizzare lo svolgimento di queste attività, ma è sufficiente una determinazione dirigenziale o, nei comuni che sono sprovvisti di dirigenti, del responsabile competente. Inoltre la mancata adozione della determinazione inibisce non più solamente il pagamento delle attività già svolte, ma il pagamento di tutto lo straordinario elettorale. Viene ridotto a 6 a 4 mesi il termine a disposizione delle amministrazioni per la rendicontazione delle risorse che sono state spese; si conferma che tale termine è imperativo.
Viene inoltre previsto che anche le elezioni necessarie in caso di annullamento si debbano tenere in occasione del primo turno elettorale utile. Ed ancora è abrogata la disposizione che impone ai comuni di aprire gli uffici per consentire la sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali. Si dispone che gli uffici elettorali per consentire il rilascio delle tessere elettorali, dei duplicati etc rimangano aperti nei due giorni antecedenti la votazione, quindi il sabato e la domenica, dalle ore 9 alle 18 e nel giorno di svolgimento delle elezioni per tutta la durata di apertura dei seggi. Sono abrogate le norme che impongono di dare corso alla predisposizione di appositi spazi per la pubblicità elettorale indiretta, con riduzione degli spazi per la pubblicità elettorale diretta. Si impegna il presidente della Corte di Appello alla nomina dei presidenti dei seggi scegliendoli di norma tra cittadini residenti nello stesso comune. Sono previste misure per ridurre la dimensione delle schede elettorali.
Si prevede infine, siamo al comma 401, che nel rispetto del tetto alla spesa annuale per le elezioni, siano determinate le procedure per la quantificazione di tutte le spese necessarie e che a tale le singole amministrazioni debbano fornire i “dati, parametri ed informazioni utili per effettuare tale quantificazione”.
Gli organi delle province
Per gli organi delle province sono dettate due distinte disposizioni che vanno nella direzione del commissariamento delle amministrazioni che vanno in scadenza nei primi 6 mesi del 2014 ed estendono al prossimo 30 giugno la durata dei commissariamenti già in essere. In primo luogo il comma 325 estende alle province i cui organi vanno in scadenza naturale di mandato o cessino anticipatamente nel periodo compreso tra i giorni 1 gennaio e 30 giugno 2014. Sulla base di tale estensione. Si ricorda che in tal modo viene disposto il commissarimento delle amministrazioni provinciali.
Ed ancora, sulla base del comma 441, si dispone la proroga fino alla fine del prossimo mese di giugno delle gestioni commissariali disposte sulla base delle leggi 119/2013 e 228/2012.
Gli assegni ad personam
Viene disposta l’abrogazione della disposizione contenuta nell’articolo 202 del DPR n. 3/1957, che ricordiamo essere il testo unico delle leggi sugli impiegati civili dello Stato. A seguito di tale abrogazione non possono essere corrisposti assegni ai dipendenti che passano ad un’altra posizione in cui il trattamento economico è inferiore a quello percepito in precedenza. Con una disposizione alquanto criptica il secondo periodo del comma 458 stabilisce che “ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”. Per cui abbiamo una disposizione che consente e, nel contempo, pone un limite ai compensi connessi al conferimento di incarichi ulteriori. Il successivo comma 459 detta le regole da seguire per la erogazione dei compensi aggiuntivi connessi al conferimento di incarichi ulteriori. Il trattamento economico aggiuntivo è in questi casi erogato dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della legge, quindi dal mese di febbraio.
Il tetto al trattamento economico
I commi da 471 a 475 estendono il tetto al trattamento economico dei dipendenti, degli amministratori e dei consulenti e collaboratori delle PA. Tale tetto è fissato da uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 23 ter del DL n. 201/2011, nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
Esso viene esteso in modo assai ampio “a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni”. Come si vede siamo in presenza di una estensione assai ampia, anzi la disposizione è dettata in modo da non consentire eccezioni o deroghe di sorta. Da sottolineare che essa si applica sia a tutte le amministrazioni pubbliche sia a tutto il personale, ivi compresi anche coloro che hanno un rapporto di lavoro pubblicistico, oltre che ovviamente a tutti coloro che hanno un rapporto privatizzato. Con il comma 472 tale tetto viene esteso anche agli “emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche”: anche in questo caso siamo in presenza di un ambito assai vasto di applicazione; la disposizione è infatti dettata in modo da non prevedere deroghe.
Un’altra significativa estensione dell’ambito di applicazione della disposizione è dettata dal comma 473: si dispone che il tetto operi cumulando tutti i compensi che lo stesso soggetto riceve da più amministrazioni pubbliche a qualunque titolo ciò avvenga. Per esplicito dettato legislativo sono esclusi solamente quelli che hanno una natura occasionale.
Le amministrazioni dello Stato sono impegnate a versare al bilancio statale i risparmi così conseguiti, mentre per le altre amministrazioni essi rimangono nelle disponibilità dell’ente. Il legislatore espressamente, siamo al comma 475, impegna le regioni ad adottare entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore della norma, quindi entro la fine del mese di giugno del 2014, disposizioni di recepimento dei principi dettati dalla norma statale. L’applicazione di questa disposizione costituisce una delle condizioni, ai sensi dell’articolo 2 del DL n. 174/2012, che consentono alle amministrazioni regionali di ricevere una cifra pari allo 80% dei trasferimenti statali diversi da quelli sanitari.
L’assunzione del personale delle basi militari
Il comma 482 detta le disposizioni che consentono l’assunzione alle dipendenze di amministrazioni pubbliche del personale impegnato in basi militari della NATO o di paesi stranieri aderenti a tale organizzazione. Siamo in presenza di una disposizione che riprende e modifica la disciplina già dettata negli anni precedenti.
I destinatari delle nuove disposizioni sono individuati con molta precisione dalla legge di stabilità: “i cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012”. Quindi, per l’assunzione da parte di una pubblica amministrazione, è sufficiente –come nella disciplina precedentemente in vigore dettata dall’articolo 2, commi 100 e 101, della legge n. 244/2007- avere prestato servizio entro la fine del 2012 per almeno 1 anno presso basi aventi sede nel territorio nazionale della NATO o di altri paesi aderenti a tale organizzazione. Queste assunzioni sono finanziate con uno specifico fondo, le cui disponibilità sono accresciute dalla legge di stabilità. Il personale deve essere destinato prioritariamente agli “uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell’organismo militare”. In ogni caso si applica il tetto delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni.
I precari regionali
Viene consentita dal comma 529 la stabilizzazione dei precari delle regioni. La disposizione sembra essere diretta, essenzialmente, al personale della regione Sicilia.
I destinatari sono i dipendenti a tempo determinato assunti per 36 mesi ed a condizione che la selezione sia avvenuta con procedure ad evidenza pubblica, che sono utilizzati per coprire posti vacanti in dotazione organica, “i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro” ed infine per la proroga dei quali rapporti sia intervenuta una specifica intesa con le organizzazioni sindacali. Le stabilizzazioni sono consentite a semplice richiesta e sono sottoposte, sulla base del dettato normativo, all’unica condizione che l’ente provveda con proprie risorse. Con il DL 151 il termine è fissato alla data dello 1 luglio 2014.
Siamo, con tutta evidenza, in presenza di una disposizione che costituisce una deroga rispetto ai principi di carattere generale, da ultimo ribaditi nel DL n. 101/2013, principi che consentono la stabilizzazione nell’ambito di una quota limitata e tale da lasciare spazio significativo alle assunzioni tramite concorso pubblico.
LA MANOVRA FINANZIARIA: I DECRETI MILLEPROROGHE, PER GLI ENTI LOCALI ED IL RINVIO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2014
La manovra finanziaria per il 2014, oltre alla legge di stabilità (legge n. 147/2013), comprende anche due decreti leggi. In primo luogo il DL n. 150/2013, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, cd decreto milleproroghe, che riprende un’abitudine tipica del nostro legislatore. In secondo luogo, il DL n. 151/2013, “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonchè a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”. Questo provvedimento è stato emanato in sostituzione del DL cd salva Roma che il Governo ha lasciato decadere, su segnalazione del Presidente della Repubblica, per le troppe disposizioni che erano state aggiunte nel corso dell’esame da parte del Parlamento. Non si deve inoltre dimenticare che con il decreto 19.12.2013 del Ministero dell´Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, è stato differito al 28.2.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali.
Il decreto milleproroghe
Gli aspetti di maggiore rilievo per gli enti locali del decreto cd milleproroghe sono i seguenti: integrazioni alle disposizioni sulla riorganizzazione e la razionalizzazione delle PA a seguito della cd spending review, prolungamento del taglio dei compensi per i componenti gli organi di controllo interno e per coloro che sono destinatari di incarichi da parte delle PA, la riproposizione delle disposizioni in tema di controlli sui bilanci preventivi degli enti locali, i finanziamenti per gli interventi di bonifica dall’amianto nelle scuole e, in tema di affidamenti gestione del trasporto pubblico locale, il vincolo all’avvio degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione.
L’articolo 1 detta, soprattutto, rinvii di termini per specifiche tipologie di assunzioni nelle amministrazioni statali in deroga ai vincoli dettati dal legislatore. Esso inoltre detta uno spostamento dei termini per le PA statali che, sulla base delle previsioni del DL 101/2013, hanno determinato riduzioni delle proprie dotazioni organiche in omaggio ai principi dettati dalla cd spending review. Tali amministrazioni sono tenute ad adeguare entro il 31 dicembre i propri regolamenti di organizzazione e, in caso di inadempienza, matura il divieto di effettuare assunzioni di personale. Sulla base delle novità introdotte dall’articolo 1 del DL cd milleproroghe, l’adozione di tale regolamento deve essere effettuata con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e si intende soddisfatto con la trasmissione alla Funzione Pubblica dei relativi schemi. La disposizione impegna comunque alla adozione di tali regolamenti entro il termine del 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Viene inoltre previsto che gli effetti sulla organizzazione in termini di riduzioni di spesa determinati da questi regolamenti vadano in deroga ai principi di carattere generale che presiedono al riassetto della PA statale.
La disposizione del DL n. 78/2010 che ha disposto che per l’intero triennio 2011/2013 il trattamento economico dei componenti gli organismi di controllo interno, di indirizzo e di direzione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali e le regioni, fosse non superiore a quello in godimento alla data del 30 aprile 2010 ridotto di almeno il 10%, viene allungata per tutto l’anno 2014. Si deve ricordare che essa ha un ambito di applicazione assai vasto. Infatti riguarda “le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate”. Ed ancora si estende ai componenti i consigli di amministrazione e gli organi collegiali “comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”.
Sono prorogati i termini per l’attivazione degli uffici periferici dello Stato nelle province di nuova istituzione (Monza, Fermo, Barletta-Andria-Trani).
Anche per il 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni sul controllo dei bilanci preventivi, per cui i prefetti sollecitano le amministrazioni locali inadempienti, nominando un commissario ad acta per la sua predisposizione ed assegnando un termine non superiore a 20 giorni al consiglio per la sua approvazione. Nel caso in cui ciò non avvenga il prefetto dispone lo scioglimento del consiglio. Questa disposizione non si applica nel caso in cui lo statuto dell’ente locale abbia disciplinato direttamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo e la nomina del commissario ad acta.
L’articolo 6 prevede che i termini per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione delle scuole, con particolare riferimento alla bonifica dell’amianto, di cui al DL n. 69/2013, fissati per la fine del mese di febbraio del 2014, siano spostati fino alla fine del mese di giugno del 2014 nelle regioni in cui sono intervenuti provvedimenti di sospensione da parte dell’autorità giudiziaria.
Il comma 1 dell’articolo 13 stabilisce che gli affidamenti della gestione di servizi pubblici locali che non sono in linea con i requisiti fissati dalla normativa comunitaria possono continuare a produrre i propri effetti fino a tutto il 2014 se le procedure di affidamento nel rispetto delle regole comunitarie sono state indette alla data dello scorso 1 gennaio 2014.
Il comma 2 dello stesso articolo si applica ai servizi pubblici locali a rete. Si dispone la surroga dell’ente pubblico inadempiente alla data del prossimo 30 giugno sia rispetto al vincolo della mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale sia rispetto alla mancata deliberazione dell’affidamento.
Sia con riferimento al mancato adeguamento dell’affidamento della gestione del trasporto pubblico locale, sia della mancata attivazione dell’autorità di governo dell’ambito territoriale ottimale, sia della mancata deliberazione dell’affidamento viene stabilito che la gestione non conforme prosegua fino al termine massimo del 31 dicembre 2014. Le disposizioni dettate nell’articolo 13 del DL cd milleproroghe non si applicano alla gestione del gas naturale, dell’energia elettrica e delle farmacie.
Il decreto sugli enti locali
Il provvedimento dispone che le disposizioni della legge di stabilità, comma 529, che consentono la proroga dei precari diventino operative non dallo scorso 1 gennaio, data di entrata in vigore del provvedimento, ma dal prossimo 1 luglio.
Viene inoltre portato da 30 a 90 giorni il termine entro cui può essere riproposto in consiglio comunale il piano di riequilibrio finanziario bocciato dallo stesso.
Sono dettate integrazioni alla disposizione che consente il versamento della Tares 2013 entro il 24 gennaio.
Sono dettate specifiche misure per il comune di Roma, per il finanziamento dell’Expò di Milano e per i trasferimenti alle province.