CPO

NORME PER GLI INCARICHI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE (da approvare da parte della giunta come regolamento autonomo o come integrazione/modifica al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Art. 

Criteri per l’affidamento di incarichi di consulenze, studi e ricerche

  1. L’Ente può ricorrere all’affidamento di incarichi di consulenze, studi e ricerche a istituti, enti, società, professionisti ed esperti purchè tali incarichi siano caratterizzati dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione propria dell’incarico professionale.
  2. Agli incarichi di consulenze, studi e ricerche si può ricorrere quando tali incarichi sono finalizzati ad acquisire un apporto di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente che conseguentemente implicano conoscenze professionali specifiche, che non si possono, nella maniera più assoluta, riscontrare nelle strutture organizzative interne.
  3. Si potrà inoltre ricorrere al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l’impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell’ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbe penalizzate dalla scarsezza quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio nonché nel caso in cui l’aggiornamento o la formazione del personale dipendente dall’ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o alla complessità delle tematiche da affrontare.
  4. Rientrano, in via esemplificativa, nella fattispecie degli incarichi di consulenze, studi e ricerche i seguenti tipi di prestazione:
  • Studio e soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;
  • Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
  • Consulenze legali al di fuori di rappresentanza processuale e nel patrocinio dell’Amministrazione;
  • Studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi;
  • Non rientrano nella fattispecie degli incarichi di consulenza, studi e ricerca   quelli conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione, quali:
  • Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
  • Appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
  • Gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.
  1. Restano esclusi dagli incarichi sopra definiti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che sono utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non riguardano quindi il ricorso agli incarichi esterni ove gli stessi non abbiano natura di incarichi di consulenza, studio o ricerca.

Art.

Modalità dell’affidamento degli incarichi.

  1. Gli incarichi di consulenze, studi e ricerche, previsti dal comma 6 dell’art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento– Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267- e successive modificazioni, nonché dallo Statuto comunale, sono conferiti con deliberazione della Giunta Comunale (a mio avviso è più corretto del Responsabile del settore, magari previa delibera di indirizzo da parte della Giunta o quantomeno prevedere le due possibilità), ad Istituti, Enti, Società, Professionisti ed Esperti. Nella stessa deliberazione di conferimento viene dato mandato al Responsabile del Settore competente per materia di effettuare, tramite propria determinazione, di procedere al necessario impegno di spesa.
  2. Gli incarichi vanno espressamente definiti nell’oggetto e nella durata e sono conferiti nella forma di convenzione a termine di diritto privato, che oltre a determinare preventivamente il luogo dell’incarico, deve menzionare:
  3. a) la specifica e notoria competenza del contraente;

a.1) – per gli istituti, enti e società si richiede una relazione dettagliata contenente le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative espletate con riferimento all’incarico da conferire, da cui potere desumere il requisito dell’alta professionalità attinente alla materia oggetto dell’incarico;

La presentazione della relazione di cui sopra non è richiesta per gli organismi culturali e scientifici pubblici.

a.2) – Per i professionisti e gli esperti si richiede la presentazione di un curriculum che comprenda, oltre al titolo di studio specifico e l’abilitazione professionale, se richiesta, in particolare le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative, pubbliche e/o private da cui potere desumere il requisito dell’alta professionalità attinente alla materia oggetto dell’incarico;

La presentazione del curriculum non è richiesta per i professori universitari ordinari ed associati.

  1. b) L’ammontare del compenso è commisurato all’importanza ed alla complessità del tema da affrontare ed al vantaggio che l’amministrazione ne potrà ricavare, anche valutato in relazione alla durata ed alla qualità della prestazione in relazione alla professionalità richiesta.
  2. c) La subordinazione della liquidazione del saldo alla presentazione nei termini di apposita relazione, di elaborati, dell’eventuale studio finale. Tali elaborati dovranno contenere indicazioni sul beneficio apportato all’ente.
  3. d)   La comminatoria di penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell’incarico.
  4. Per il corretto affidamento degli incarichi, in termini di procedura, le strutture organizzative interessate dovranno operare con le seguenti modalità:
  • ai fini del rispetto della regolarità amministrativa:
    • ricognizione, da parte del responsabile del servizio finanziario degli impegni e pagamenti assunti nell’esercizio precedente per consulenze, studi e ricerche e determinazione del limite complessivo di spesa;
    • puntuale azione ricognitiva, da parte del responsabile della gestione economica di competenza, circa l’assenza di strutture organizzative interne e di professionalità quali quantitative interne comportanti le conoscenze professionali specifiche per l’assolvimento dell’incarico consulenze, studi e ricerche;
    • attestazione, da parte del responsabile, della motivazione che implica il ricorso all’affidamento dell’incarico all’esterno ed i criteri di scelta;
    • assegnazione in sede di PEG della quota di pertinenza di ciascun centro di allocazione in bilancio.
  • ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile:
    • esistenza dello stanziamento a seguito di riparto delle risorse,
    • esistenza della motivazione del conferimento dell’incarico;
    • verifica la somma prevista non superi il limite complessivo da impegnare nell’esercizio di riferimento,
    • attestazione del mancato superamento del tetto di spesa dell’anno precedente per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca.
  1. Prima della stipula della convenzione per il conferimento dell’incarico di studio, ricerca o consulenza il Responsabile del settore competente, tramite il servizio di ragioneria, trasmette la proposta al Collegio dei Revisori dei Conti, perché questi possano formulare la loro valutazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha 10 giorni di tempo, decorsi i quali si intende espressa una valutazione positiva.
  2. La valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti ha come oggetto i seguenti aspetti: verifica della copertura, verifica del mancato superamento del tetto della spesa dell’anno precedente per incarichi di consulenza, studio e ricerca e rispetto delle procedure, con specifico rilievo alla esistenza della motivazione ed alla esistenza della attestazione della avvenuta ricognizione sulla assenza di professionalità all’interno dell’ente di cui al precedente articolo ..
  3. Ove speciali circostanze ne impongano la prosecuzione, l’incarico può rinnovarsi solo a fronte dei comprovati risultati raggiunti e di ulteriori necessità sopraggiunte , fermo restando che comunque non si potrà superare il tetto di spesa dell’anno precedente.

Art.

Altri adempimenti

  1. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre PA è necessario acquisire preventivamente la autorizzazione della stessa amministrazione.
  2. L’Amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
  3. Qualora l’incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell’art.53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l’Amministrazione è tenuta a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all’amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell’anno precedente.
  4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi vengono effettuate dal settore gestione del Personale.
  5. Entro i 30 giorni successivi alla stipula della convenzione per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, fermo restando l’adeguamento a previsioni eventualmente diverse dettate dalla Corte dei Conti, il responsabile del servizio ragioneria trasmette alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti relativi al conferimento degli incarichi in oggetto (eventuale deliberazione, determinazione e convenzione) corredati dalla valutazione del Collegio dei Revisori dei conti ovvero dalla indicazione che essa è da intendersi espressa positivamente, ai sensi dell’articolo .. del regolamento, per decorso del termine per la sua formulazione.