L’ADOZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E’, ALLA LUCE DELLE PREVISIONI DETTATE DAL CCNL 1.4.1999, OGGETTO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E DI EVENTUALE CONCERTAZIONE CON I SOGGETTI SINDACALI.
A PARERE DI CHI SCRIVE, TALE DISPOSIZIONE E’ STATA SOSTANZIALMENTE DISAPPLICATA DAL D.LGS N. 150/2009, CD LEGGE BRUNETTA: IN QUESTO SENSO SI VEDANO LE INDICAZIONI DATE DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CON LA CIRCOLARE N. 7/2010, PER CUI E’ SUFFICIENTE LA INFORMAZIONE ANCHE SUCCESSIVA. COMUNQUE SU QUESTO PUNTO L’ENTE PUO’ DECIDERE IN SENSO DIVERSO PER VALUTAZIONI DI OPPORTUNITA’ NELLE RELAZIONI SINDACALI
Articolo a – Mobilità interna.
- Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo professionale e/o l’assegnazione ad altra area.
- La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.
- La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) razionalizzazione dell’impiego del personale;
- b) riorganizzazione dei servizi;
- c) copertura dei posti vacanti;
- d) inidoneità fisica del dipendente al posto ricoperto;
- e) perseguimento di specifici programmi e/o progetti dell’Organo Politico.
Articolo b – Mobilità interna volontaria e mobilità obbligatoria.
- La mobilità è volontaria quando, avendo l’amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.
- La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.
Articolo c – Mobilità interna definitiva.
- Alla mobilità interna a carattere definitivo all’interno della stessa area e tra le diverse Aree provvede, sentiti i Responsabili delle Aree, il Segretario ovvero, se nominato, il Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti al precedente articolo. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle Rappresentanze Sindacali e alla Giunta Municipale. I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio Personale e Finanziario per i conseguenti adempimenti del quadro di assegnazione del personale in servizio.
- Le procedure si avviano con lo svolgimento della mobilità volontaria, per cui viene data pubblicità alla volontà dell’ente e viene fissato il termine per la presentazione delle domande. Nell’avviso sono indicati anche i criteri di selezione delle domande presentate. Nel caso di esperimento negativo, vuoi per carenza di domande vuoi per giudizio non positivo, l’ente provvede con proprio provvedimento.
Articolo d – Mobilità interna temporanea.
- Alla mobilità interna temporanea, tra diverse Aree, provvede sempre il Segretario Comunale ovvero, se nominato, il Direttore Generale, sentiti i Responsabili delle Aree interessate.
- Alla mobilità interna temporanea tra diversi Servizi della stessa Area, provvede con propria determinazione, il Responsabile dell’Area.
- Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla R.S.U. nonché al Servizio Personale e , per quelli di cui al comma 2, al Segretario Comunale.
- La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte a eccezionali carichi di lavoro, o alla straordinarietà di particolari adempimenti.