DOMANDA

Non avendo il comune adeguato il CCDI della dirigenza alle previsioni del DLgs n. 150/2009, si può erogare la indennità di posizione oltre il minimo contrattuale ed erogare la indennità di risultato a partire dallo 1 gennaio 2013, con eventuale recupero? Opera la sanatoria di cui al DL n. 16/2014?

RISPOSTA

Sicuramente il mancato adeguamento del contratto decentrato alle previsioni del DLgs n. 150/2009 pone un problema di legittimità dei compensi erogati, problema che secondo molti non si pone per la dirigenza, se non per criteri di valutazione non coerenti con le previsioni della citata disposizione. Per cui si suggerisce di dare corso rapidamente alla redazione di un nuovo contratto decentrato. La scelta dell’ente di richiedere ai dirigenti le somme eccedenti il minimo della retribuzione di posizione e la indennità di risultato appare di dubbia legittimità. E comunque queste risorse non possono eventualmente essere “incamerate” dall’ente, ma devono restare nel fondo ed essere ripartite tra i dirigenti. La circolare 60 del 2014 dei ministri degli affari regionali, pubblica amministrazione ed economia/finanze consente alle amministrazioni di prolungare gli effetti dei contratti sottoscritti prima del 15.11.2009. La sanatoria non opera in questo caso in quanto essa produce i suoi effetti sui compensi illegittimamente erogati fino al 31.12.2012.