I comuni e gli altri enti locali che non hanno rispettato il tetto dei tempi per i pagamenti possono effettuare assunzioni di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. E’ questo l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 22 dicembre. La sentenza censura il divieto previsto dal DL n. 66/2014 in quanto viola i principi della proporzionalità e del buon andamento; essa contiene anche le indicazioni dei margini entro cui un nuovo provvedimento legislativo può essere giudicato come costituzionalmente legittimo. Ricordiamo che questo divieto è previsto dal DL n. 66/2014 e, sulla base delle previsioni del DL n. 78/2015, esso non si applica alle assunzioni del personale degli enti di area vasta collocato in sovrannumero.

Ci viene detto che come disposizione generale “la fissazione di un termine per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e la previsione di una sanzione, per il caso in cui l’ente pubblico abbia tempi medi nei pagamenti superiori a quel termine, non rappresentano strumenti, in sé considerati, incompatibili con l’autonomia costituzionale delle regioni”.

In concreto però la disposizione “si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, il quale, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione, tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quando, come nel caso in esame, la previsione della sanzione ad opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell’autonomia regionale”. La sanzione viene infatti irrogata “a prescindere dall’entità dell’inadempimento e dalle sue cause non supera il test di proporzionalità”. Ed ancora la sanzione deve essere giudicata come inidonea “a raggiungere i fini che persegue. Il meccanismo predisposto dall’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, infatti, non appare di per se stesso sempre idoneo a far sì che le amministrazioni pubbliche paghino tempestivamente i loro debiti e non costituisce quindi un adeguato deterrente alla loro inadempienza”. Va aggiunto che, “nel caso degli enti territoriali, in particolare, il ritardato pagamento dei debiti potrebbe dipendere dal mancato trasferimento di risorse da parte di altri soggetti o dai vincoli relativi al patto di stabilità”.